3. - Il ricorso deve essere rigettato.
3.1. - Il primo motivo di impugnazione - con cui si deduce la violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 146 e 181, sul rilievo che l'imputato ha ottenuto il permesso di costruire in sanatoria, previo rilascio del nullaosta paesaggistico da parte della competente autorità preposta alla gestione del vincolo, la quale avrebbe riconosciuto la mancanza di qualunque violazione pregressa, escludendo la rilevanza penale della condotta - è infondato. Correttamente, infatti, la Corte d'appello ha richiamato e applicato alla fattispecie il principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rilascio del nullaosta paesaggistico, pur se correlato al successivo rilascio del permesso di costruire in sanatoria, non estingue il reato ambientale, perché si tratta di provvedimento dotato di efficacia ex nunc; efficacia limitata, cioè, all'esecuzione delle opere descritte nella domanda di accertamento edilizio di conformit&agra