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Sent. C. Cass. pen. 16/04/2009, n. 15921

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Edilizia e immobili - Reati edilizi ed urbanistici - Autorizzazione edilizia provvisoria o "in precario" - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: stazione radio base.

Sussiste il reato d'esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire per quanto gli stessi siano stati assentiti da un'autorizzazione edilizia provvisoria o "in precario",

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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA

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IN FATTO

L'Alcatel Italia S.P.A. chiedeva ed otteneva, con provvedimento del 30 novembre del 2001, emesso dall'architetto Silvio Rufolo, all'epoca dirigente dell'ufficio urbanistica del Comune di Massacra, autorizzazione semestrale alla collocazione provvisoria di una stazione radio base mobile nel territorio del medesimo comune, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza il relativo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Successivamente, dopo la scadenza del semestre, avanzava domanda di concessione edilizia che non risulta essere stata accolta. Il Pubblico Ministero, ritenendo che fossero necessari la concessione edilizia ed il nulla osta paesaggistico, iniziò nei confronti di Palombo Armando, Properzi Eliseo, Sisto Sebastiano e Tortorella Giuseppe, Schiraldi Carlo, Tagliente Michele e Rufolo Silvio procedimento penale per i seguenti reati:

Tutti:

1) per il reato di cui all'art. 110 c.p. - L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) e c) - L. n. 312 del 1985, art. 1 sexies perché il Palombo ed il Properzi nella loro qualità di responsabili di zona della Alcatel S.p.A., il Sisto, lo Schiraldi ed il Tagliente quali progettisti (successivamente assolti), il Tortorella quale direttore dei lavori, il Rufolo quale dirigente della ripartizione urbanistica ed ecologica del Comune di Massacra, in concorso tra loro, eseguivano lavori di installazione di una stazione radio base per telefonia mobile nonché di posa in opera di un gruppo elettrogeno con supporto in cls. armato e relativa cisterna, in assenza della prescritta concessione edilizia e della autorizzazione paesaggistica; in particolare il Rufolo consentiva l'esecuzione dei suddetti lavori, venendo meno ai propri doveri rilasciando in data 30/11/2001 un'indebita autorizzazione provvisoria della validità sei mesi in luogo della prescritta concessione edilizia.

Rufolo - Palombo - Properzi:

2) Del reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p. perché il Rufolo, nella già indicata qualità, in violazione delle procedure prescritte dalla L. n. 47 del 1985 e dalla L. n. 312 del 1985 intenzionalmente ed in concorso con gli stessi, procurava a Palombo ed al Properzi, nella indicata qualità di rappresentanti dell'Alcatel, un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nella installazione della stazione radio base per telefonia mobile falsamente e pretestuosamente qualificata opera precaria ed amovibile, opera in relazione alla quale solo in data 29.7.02 veniva richiesto, senza esito, il rilascio della concessione edilizia. Il GUP del Tribunale di Taranto, con sentenza del 15.6.04, assolveva tutti gli imputati dai reati loro ascritti osservando che la normativa urbanistica dovesse ritenersi superata, nel settore strategico delle telecomunicazioni, per effetto del sopravvenuto D.Lgs. 4 settembre 1992, n. 198. Riteneva non necessaria la concessione edilizia e richiamava, a supporto della propria decisione, la sentenza 4.3.03 n. 19795 di questa Corte che, in un caso simile, aveva ritenuto superata dal D.Lgs. n. 198 del 2002 la normativa urbanistica per gli impianti radioelettrici. In ordine alla contestata violazione paesaggistica, il GUP riteneva che la L. n. 312 del 1985, art. 1 sexies era stato abrogato dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 166, comma 1 e che il D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 118, comma 1, lett. a), astrattamente applicabile alla fattispecie, non potesse ritenersi operante in concreto, in quanto, avendo la regione Puglia approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggistico, non era necessaria, per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili da provvedimenti statali o regionali, l'autorizzazione paesaggistica.

La Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - adita su impugnazione del pubblico ministero confermava la decisione impugnata con una motivazione parzialmente diversa. Riteneva, in particolare, che, a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 198, la fattispecie dovesse essere esaminata senza tenere conto del citato decreto; che fosse insussistente la violazione per l'omesso conseguimento del nulla osta paesaggistico, in quanto le opere realizzate dovevano considerarsi indifferibili ed urgenti e per esse non era necessaria l'autorizzazione paesaggistica, in base a quanto stabilito dall'art. 5.02 punto 1.07 del Piano urbanistico territoriale tematico paesaggistico (P.U.T.T./P.); che l'atto d'autorizzazione semestrale rilasciato dal comune di Massafra per la realizzazione della struttura de qua non poteva considerarsi "macroscopicamente illegittimo" sotto il profilo urbanistico ove "guardato alla luce del D.Lgs. n. 259 del 2003" e, pertanto, non poteva determinare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato urbanistico contestato. Rilevava che non vi era prova che la struttura fosse ab origine da considerarsi stabile e non precaria;

che insussistente era anche il reato cui all'art. 323 c.p. per la inesistenza di qualsivoglia violazione sia della normativa in materia paesaggistica sia di quella in materia

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P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'ar

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