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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 13/08/2013, n. 34938
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Reati edilizi - Ordinanza di rinvio del dibattimento per la pendenza del procedimento di sanatoria - Pregressa formazione del silenzio - Rifiuto sull'istanza di sanatoria - Illegittimità dell'ordinanza di sospensione - Sussistenza - Sospensione del corso della prescrizione - Esclusione.
In tema di reati edilizi, il differimento del procedimento penale determinato esclusivamente dalla pendenza di un procedimento di sanatoria è illegittimo se eccede il tempo fissato dalla legge per la
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE |
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RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 25 gennaio 2013 il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, ha condannato Bombaci Graziano, Bombaci Pasquale e Serafini Roberto alle pene, rispettivamente, di Euro 8.000 di ammenda, ciascuno (i primi due beneficiari delle attenuanti generiche), e di Euro 12.000 (il terzo cui non sono state riconosciute le attenuanti generiche), per avere, in concorso tra loro, nella qualità di committente (Bombaci Graziano), di esecutore dei lavori (Bombaci Pasquale) e di direttore dei lavori (il Serafini), realizzato lavori di edificazione di una palazzina residenziale con quattro appartamenti in parziale difformità (così derubricata l'originaria imputazione di totale difformità) dalla concessione edilizia n. 23 del 2004 (in particolare, aumentando l'altezza utile del piano garage e del primo piano alla gronda e al colmo); reato previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a), accertato, con lavori in corso di opera, in Campagnatico, il 22 gennaio 2008. La pena è stata condizionalmente sospesa per tutti gli imputati e al solo Bombaci Graziano è stato riconosciuto anche il beneficio della non menzione della condanna. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i tre imputati tramite i rispettivi dif |
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CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso proposto dagli imputati Bombaci, non è manifestamente infondato in punto di omessa motivazione dell'entità della pena applicata nella misura base di Euro 12.000 di ammenda, superiore alla media tra il massimo (Euro 20.658) e il minimo (Euro 20) edittale, essendosi il giudice limitato al mero richiamo dei criteri di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, dep. 9/03/2000, Baragiani, Rv. 217333; conformi: Rv. 241189 e Rv. 255153), ed è certamente fondato in punto di illegittimità dell'ordine di demolizione emesso dal giudice penale. Si impone, pertanto, la rilevazione della compiutasi prescrizione del reato nelle more dell'odierno giudizio. Nell'ordine, va detto che il giudice, quando pronuncia condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a), (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal titolo quarto dello stesso T.U., in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire, non può ordinare la demolizione delle opere abusive, in quanto quest'ultima si applica esclusivamente agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (Sez. 3, n. 41423 del 29/09/2011, dep. 14/11/2011, Tucci, Rv. 251326). Le sanzioni amministrative costituite dal ripris |
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P.Q.M.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. |
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