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Sent. C. Cass. civ. 07/12/2005, n. 26970

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1. CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE - Fabbricati - Obbligo di indicazione degli estremi della concessione edilizia - Funzione - Violazione - Conseguenze - Nullità "ex" artt. 17 e 40 legge n. 47 del 1985 - Difetto di regolarità sostanziale del bene sotto il profilo urbanistico - Irrilevanza. 2. PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITÀ - In Genere. 3. CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - Sproporzione tra le prestazioni corrispettive - Valutazione - Criteri - Apprezzamento del giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti.
1. Gli artt. 17 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 comminano la nullità degli atti tra vivi con i quali vengano trasferiti diritti reali su immobili ove essi non contengano la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia dell'immobile oggetto di compravendita, ovvero degli estremi della
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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mariano Castioni, Maria Grazia Coeli, Ezio Castioni e Renza Boldo con atto notificato il 2 settembre 1997, premesso che il 23 novembre 1996 avevano acquistato da Giovanni Erbisti, deceduto dopo circa un mese, le unità immobiliari ubicate alla via Foscolo, n. 7, del Comune di Soma, fraz. Lugagnano, censite nel n.c.e.u. al fl. 4, p.lla n. 450, subb. 1 e 3 (Ezio Castioni e la Boldo) e subb. 2 e 4 (Mariano Castioni e la Coeli) e che le stesse erano occupate senza alcun titolo da Dario Erbisti, figlio del venditore e dal suo nucleo familiare, composto dalla moglie Liliana Guardini e dalle tre figlie, Alessia, Elisa e Sara, convennero gli Erbisti e la Guardini davanti al Tribunale di Verona e domandarono, previo accertamento del proprio diritto di proprietà, la condanna dei convenuti al rilascio degli immobili ed al risarcimento del danno.

Si costituirono in giudizio bario Erbisti e la Guardini, opponendosi alle domande e chiedendo, in via riconvenzionale, l'annullamento delle vendite per l'incapacità naturale dell'

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno dichiarate:

a) l'ammissibilità del ricorso dell'Erbisti, atteso che, diversamente da quanto eccepito dai controricorrenti, nei suoi confronti non può essersi formato nessun giudicato interno sull'esistenza dei diritti di proprietà degli attori anteriormente alla definizione della controversia sulla validità, risolubilità o rescindibilità dei titoli dai quali tali diritti erano derivati;

b) l'inammissibilità del ricorso della Guardini per carenza di interesse, non avendo la stessa impugnato la pronuncia sulle spese del giudizio, che costituisce l'unico capo della sentenza impugnata rispetto al quale ella è rimasta in parte soccombente. Il ricorrente Erbisti, denunciando con il primo motivo la violazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 17, 40, dell'art. 1418, 180, 184, c.p.c., nonché l'omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata, si duole:

- della ritenuta tardività dell'eccezione di nullità delle vendite per violazione della normativa urbanistica, benché egli l'avesse formulata nella memoria depositata il 18 ottobre 1998 ex art. 184 c.p.c., e conseguente inammissibilità dei mezzi di prova da lui articolati o richiesti per dimostrare l'infedeltà della dichiarazione di sanatoria degli abusi edilizi negli immobili venduti;

- del mancato rilievo d'ufficio della nullità stessa, nonostante escludesse la validità del titolo a fondamento della pretese degli attori ed i documenti già acquisiti al giudizio documentassero l'infedeltà della dichiarazione di sanatoria e descrivessero le opere abusive non sanate.

n motivo è infondato.

La nullità prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17, 40, messa dichiarazione degli estremi della concessione edilizia dell'immobile oggetto della compravendita, ovvero degli estremi della domanda di concessione in sanatoria), assolve la sua funzione di tutela dell'affidamento sanzionando specificamente la sola violazione di un obbligo formale, imposto al venditore al fine di porre l'acquirente di un immobile in condizione di conoscere le condizioni del bene acquistato e di effettuare gli accertamenti sulla regolarità del bene attraverso il confronto tra la sua consistenza reale e quella risultante dalla concessione edilizia, ovvero dalla domanda di concessione in sanatoria.

Alla rigidità della previsione consegue che, come non può essere attribuita alcuna efficacia sanante all'esistenza della concessione o sanatoria che non siano state dichiarate nel contratto di compravendita di un immobile, così, in presenza della dichiarazio

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P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di Guardini Liliana e rigetta quello di Erbisti Dario.

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