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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 05/07/2013, n. 16876
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - Alienazione di immobili costruiti prima del 2 settembre 1967 - Dichiarazione sostitutiva ex art. 40, secondo comma, della legge n. 47 del 1985 - Necessaria veridicità dell'autodichiarazione - Esclusione - Fondamento.
L'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, secondo cui, negli atti aventi per oggetto dir
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione del 17 gennaio 2003 la società Onfalo Anstalt conveniva davanti al Tribunale di Pistoia la società Arlica sa. per sentir dichiarare la nullità del contratto di compravendita dell'I agosto 1991 per la parte in cui trasferiva la proprietà relativamente alla rimessa contraddistinta in detto contratto dalla particella 222 sub b del foglio 16 del NC Urbano del Comune di Serravalle Pistoiese PT, nonché la nullità in toto del contratto di compravendita del 3 febbraio 1994 relativamente alla rimessa medesima contraddistinta con la particella 222 sub A compresa la Corte antistante la medesima contraddistinta dalla particella n. 501 del foglio 16 del NCU del predetto Comune. A sostegno di questa domanda l'attrice esponeva che per la vendita della rimessa di cui sopra nei relativi atti di |
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MOTIVI DELLA DECISIONE1.= Con il primo motivo la società Onfalo Anstalt lamenta la falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2. Avrebbe errato la Corte fiorentina, secondo la ricorrente, nell'aver considerato sufficiente per la validità del contratto di compravendita di cui si dice, la dichiarazione del proprietario, attestante che l'opera oggetto della compravendita "era iniziata in data anteriore al 1 settembre 1976", senza riguardo alla sostanza e alla veridicità della stessa dichiarazione. In particolare, sempre secondo la ricorrente, l'espressione della norma di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 40, indica la necessità che dall'atto emerga in senso concreto ovviamente, in primo luogo perché dichiarata, una sostanza consistente nella non abusività o nella sanatoria o condono della costruzione del bene, ovvero l'anteriorità della costruzione al 2 settembre 1967, considerata evidentemente equivalente. Sicché, non integrerebbe ottemperanza al disposto della presentazione della dichiarazione, la presentazione di una dichiarazione fingendo o dichiarandolo falsamente rispetto alla situazione reale che il bene sia della categoria dei beni costruiti anteriormente al 2 settembre 1967. Sarebbe evidente che in tal caso la falsa dichiarazione verrebbe formulata per aggirare la legge nei casi in cui i beni siano di costruzione abusiva o non condonati e, quindi, incommerciabili, aggirando e, quindi, violando la legge nella forma e nella sostanza. In conclusione, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: "se le dichiarazioni d cui alla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2 siano oltre che necessarie sempre sufficienti a validare gli atti di detta norma previsti anche in casi di falsità o contrasto con la realtà delle stesse ivi compreso il caso di costruzione abusiva in assenza di concessione e di costru |
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P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. |
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