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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 19/07/2006, n. 16574
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - Previsione regolamentare di una distanza minima dal confine - Conseguenze - Operatività del criterio della prevenzione - Esclusione - Indicazione della norma di un minimo assoluto senza specificazioni - Sufficienza.
Il principio secondo cui, quando il regolamento edilizio locale prevede una distanza minima della costruzione dal confine, non solo non può costruirsi sul confine stesso, ma non opera nemmeno il crit
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCarreri Vittoria, proprietaria di un immobile sito a Pizzo Calabro, conveniva dinanzi al tribunale di Vibo Valentia Russo Mario Moreno esponendo che questi aveva iniziato la costruzione di un fabbricato collegandolo direttamente al muro di cinta della sua proprietà, che danneggiava, senza rispettare la distanza dal confine prescritta nel regolamento edilizio comunale e che, per tale fatto, essa aveva già proposto denuncia di danno temuto, accolta dal pretore, che aveva per l'effetto ordinato al Russo la sospensione della costruzione e dato termine per la riassunzione della causa di merito. Chiedeva quin |
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MOTIVI DELLA DECISIONEIl primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. Si sostiene che la sentenza impugnata è stata emessa in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere affermato la presenza nel regolamento edilizio comunale di un criterio determinativo della distanza delle costruzioni dal confine fondato sull'altezza dell'edificio in mancanza di qualsiasi deduzione della controparte che facesse riferimento a tale parametro. Il motivo è infondato. La doglianza trova diretta smentita dalla lettura della stessa sentenza di secondo grado, da cui emerge che l'odierna controricorrente aveva invocato, a fondamento della propria domanda, proprio l'applicazione dell'art. 23 del regolamento edilizio comunale, che, con riferimento al distacco tra gli edifici, fa per l'appunto riferimento al criterio dell'altezza della costruzione. Può aggiungersi, inoltre, che, una volta dedotta dalla parte la violazione delle norme che disciplinano le distanze tra fabbricati, rientra senz'altro nell'ambito del potere di giudicare l'individuazione della regola specifica di condotta che si assume violata, senza che sul punto possa esercitare condizionamento vincolante l'eventuale prospettazione normativa effettuata dalla parte interessata. |
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P.Q.M.rigetta il ricorso e condanna Russo Maria Moreno alla rifusione delle spese in favore della controparte, che liquid |
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