Sent. C. Stato 13/03/2014, n. 1208 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 13/03/2014, n. 1208

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Irrilevante, ai fini del condono, il nulla osta per gli abusi fronte mare.
Si esclude la sanabilità delle opere realizzate all’interno della fascia di rispetto di 150 metri dal mare. L’impossibilità di condonare l’abuso è palese (per un precedente in termini, relativo alla Regione Sardegna, cfr. C. Stato V, 15 dicembre 2005, n. 7138) ed è del tutto irrilevante il successivo rilascio del nulla-osta paesistico. Per giurisprudenza costante (cfr., per tutte, C. Stato VI, 6 maggio 2013, n. 2409), il principio tempus regit actum impone di avere riguardo al regime vincolistico sussistente alla data di esame della domanda di sanatoria, rispetto alla quale eventuali sopravvenienze potrebbero assumere rilievo nella sola ipotesi del vincolo di inedificabilità assoluta posto in un momento successivo all’edificazione (con le conseguenze esaminate, ad es., da C. Stato VI, n. 2409 del 2013, ora citata, in relazione appunto alla necessità di acquisire il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo). La mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, prevista dall’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, non conduce all’annullabilità del provvedimento, trattandosi di un inadempimento meramente formale rispetto a un atto di natura vincolata, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Viene ribadito quanto più volte precisato da questo Consiglio di Stato (cfr., per tutte, C. Stato IV, 26 settembre 2008, n. 4659; IV, 4 febbraio 2013, n. 666; IV, 25 giugno 2013, n. 3471) e cioè che nei procedimenti preordinati all'emanazione di ordinanze di demolizione di opere edili abusive non trova applicazione l'obbligo di comunicare l'avvio dell'iter procedimentale in ragione della natura vincolata del potere repressivo esercitato, che rende di per sé inconfigurabile un qualunque apporto partecipativo del privato. In questo senso va così intesa la ricorrente affermazione del medesimo Consiglio di Stato, secondo cui le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente (così testualmente da ultimo, C. Stato IV, 17 settembre 2012, n. 4925; Id., 4 giugno 2013, n. 3072, proprio con riguardo all’ipotesi del provvedimento vincolato). Il caso in esame riguardava un immobile adibito a civile abitazione, sul quale erano stati compiuti dei lavori di ampliamento in assenza dei titoli necessari, successivamente fatti oggetto di una domanda di concessione edilizia in sanatoria.

Dalla redazione