Il provvedimento entra in vigore dal 26/11/2014 (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U.); alle richieste di rilascio di documentazione antimafia inoltrate anteriormente a tale data continueranno ad applicarsi le norme previgenti, fatta eccezione per quelle indicate all'art. 5, comma 2, del decreto correttivo.
Il provvedimento è stato adottato principalmente al fine di migliorare alcuni profili della disciplina dettata dal Codice antimafia di cui al D. Leg.vo 159/2011 che nella pratica si sono rivelati poco snelli ed efficaci, con l'obiettivo di rendere più efficace l’azione di controllo preventivo antimafia, alleggerendo, al contempo, gli oneri amministrativi a carico di stazioni appaltanti ed imprese.
La più significativa semplificazione prevede l’utilizzabilità della documentazione antimafia, nei relativi termini di validità, anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti. Le altre disposizioni riguardano: il rilascio delle comunicazioni antimafia; il rilascio delle informazioni antimafia; il funzionamento dalla Banca dati nazionale unica.