Il provvedimento individua modalità e tempi per la rilevazione e l'elaborazione, da parte dell'ISTAT, dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, e per la successiva comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006. Di tali rilevazioni ed elaborazioni, l'Autorità può avvalersi ai fini della determinazione dei costi standardizzati ai sensi dell'art. 7, comma 4, del citato D. Leg.vo 163/2006.
Il provvedimento dispone che l'ISTAT individui un "paniere" di beni e servizi rilevanti, ed un campione significativo di amministrazioni aggiudicatrici; entrambi tali insiemi sono da sottoporre ad aggiornamento e revisione con cadenza almeno biennale. La rilevazione dei dati, la loro elaborazione e comparazione, e la successiva trasmissione al Ministero ed all'Autorità per la pubblicazione, avvengono con cadenza semestrale.
Disciplina transitoria. Il decreto prevede che nei primi tre semestri, ove motivi di fattibilità tecnica impediscano la compiuta attuazione delle attività definite, l'ISTAT può procedere alla realizzazione delle dette attività con riferimento ad un numero limitato di categorie di beni e servizi, progressivamente incrementato sino a completare il paniere dei beni e servizi rilevanti comunque non oltre il quarto semestre.