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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 28/12/2005, n. 17
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- L.R. 29/05/2020, n. 13
- L.R. 17/12/2018, n. 19
- L.R. 31/10/2017, n. 16
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Art. 1. (Finalità e principi)1. Nell'ambito dei principi generali in materia di promozione e organizzazione di attività culturali e secondo quanto stabilito dall'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sono disciplinate le funzioni amministrative della Regione e deg |
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Art. 2. (Definizioni)1. Ai fini della legge si intende: a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico; |
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Art. 3. (Indirizzi di programmazione)1. Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio cinematografico sulla base dei seguenti indirizzi generali: |
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Art. 4. (Strumenti di programmazione)1. Tenendo conto degli indirizzi di programmazione di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la Commissione consiliare competente, adotta un regolamento contenente i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività nel rispetto della normativa edilizia e delle disposizioni previs |
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Art. 4 bis. (Interventi volti alla riqualificazione urbana, alla rigenerazione delle periferie e delle aree urbane)1. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana, la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, finalizzate a una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale di cui al comma 5 dell'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), alle tipologie di intervento di seguito elencate non si applicano le disposizioni del precedente articolo 4: a) la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse; b) la realizzazione di nuove sale cinematografiche mediante il riutilizzo di immobili esistenti, anche mediante interventi di demolizione totale o parziale, successiva ricostruzione e ampliamento della capacità edificatoria "ammessa dallo strumento urbanistico vigente"N5 nei limiti di cui al comma 2;N2 |
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Art. 4 ter. (Disposizioni procedimentali relativi agli interventi di cui all'articolo 4 bis)1. Gli interventi previsti all'articolo 4 bis sono attuati con progetti unitari, che ne verificano il corretto inserimento nel contesto urbano sotto l'aspetto architettonico, infrastrutturale, ambientale e sociale, e sono realizzabili anche in più fasi temporali e possono interessare uno o più edifici o lotti, purché ricompresi in una progettazione unitaria. 2. Nel caso di demolizioni, totali o parziali, e successive ricostruzioni, con modifica della superficie e della volumetria complessive, dei prospetti e della |
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Art. 5. (Nucleo di valutazione)1. Ai fini dell'applicazione e della verifica del regolamento di cui all'articolo 4, è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un Nucleo tecnico di valutazione (di seguito Nucleo) così composto: a) un rappresentante delle Direzioni regionali competenti; |
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Art. 6. (Rilascio delle autorizzazioni)1. Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e le modalità di effett |
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Art. 7. (Monitoraggio)1. La Regione, al fine di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica, provvede a realizzare: |
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Art. 8. (Norma transitoria)1. In fase di prima applicazione il rapporto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è trasmesso alla Commissi |
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18/11/2024
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