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D. Min. Interno 06/08/2014

Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici.

Il provvedimento entra in vigore dal 19/03/2015 vista la proroga del termine, originariamente fissato al 19/09/2014, disposta dal D. Min. Interno 17/09/2014.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Interno 17/09/2014
- D. Min. Interno 15/06/2015

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[Premessa]



IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930 R, ed, in particolare, l'art. 2, che attribuisce al servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze inerenti all'elaborazione e all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, e l'art. 3, inerente agli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge;

Visto l'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384 R, recante «Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti»;

Visto l'art. 51, lettera e), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 R;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 R, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, l'art. 26, concernente il soccorso ae

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Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce:

a) Servizio di salvataggio e antincendio: predisposizione di servizi ed attrezzature di salvataggio e antincendio previsti negli aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti, di seguito denominato Servizio;

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Art. 2 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle seguenti infrastrutture:

a) aeroporti aperti al traffico commerciale, di seguito denominati aeroporti, ove il Servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

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Capo I - Aeroporti ed Eliporti
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Art. 3 - Categorie degli aeroporti e degli eliporti

1. Ai fini del Servizio, gli aeroporti e gli eliporti sono suddivisi nelle categorie

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Art. 4 - Certificazione del Servizio

1. Il Certificato è emanato dal Direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Direttore centrale. Il mantenimento dei requisiti previsti nel Certificato è verificato periodicamente dall'Ufficio Ispettivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Ufficio Ispettivo, secondo programmi e modalità che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile definisce anche in accordo con l'E.N.A.C., ai sensi della normativa vigente.

2. Il responsabile del Servizio presenta all'Ufficio ispettivo, tramit

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Art. 5 - Requisiti e caratteristiche del Servizio

1. Il numero minimo di soccorritori aeroportuali da garantire, durante gli orari d'apertura degli aeroporti e degli eliporti, è stabilito dalla commissione di cui all'art. 4, comma 3, all'atto dell'accertamento finalizzato all'emanazione del Certificato. La determinazione deve tenere conto delle ind

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Art. 6 - Soccorritori aeroportuali

1. La prima abilitazione di soccorritore aeroportuale, rilasciata ai sensi del presente decreto, è riferita sia all'infrastruttura in cui il soccorritore aeroportuale è destinato a svolgere la propria attività sia alla categoria antincendio per la quale è stata rilasciata l'abilitazione. Ai fini del conseguimento della prima abilitazione, il responsabile del Servizio allega alla richiesta di accertamento di cui all'art. 4, formulata ai sensi del comma 2 o del comma 8, la documentazione di seguito indicata per ogni aspirante soccorritore aeroportuale:

a) certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale attestante il possesso de

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Art. 7 - Soccorritori aeroportuali istruttori

1. Il responsabile del Servizio provvede a che almeno uno dei soccorritori aeroportuali consegua l'abilitazione di Istruttore, “rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,”

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Capo II - Aeroporti di Aviazione generale, Aviosuperfici ed Elisuperfici
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Art. 8 - Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio

1. Le procedure previste dal decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 2011 Rsi applicano alle infrastrutture di cui al presente capo, ivi comprese le elisuperfici.

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Art. 9 - Addetti antincendio

1. Ai fini dell'attivazione del presidio, il responsabile allega alla richiesta di accertamento di cui all'art. 8, comma 2, la documentazione inerente al personale addetto di seguito indicata:

a) per gli addetti antincendio:

1) certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale attestante il possesso dei requisiti di cui all'allegato II al prese

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Capo III - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 10 - Disposizioni transitorie

1. Il responsabile dei Servizi già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto presenta entro sessanta giorni la richiesta di cui all'art. 7, comma 1.

2. Alla scadenza delle abilitazioni rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981R, dopo la verifica da parte del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del

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Art. 11 - Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 10, è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981

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Allegato I - Documentazione da allegare alla richiesta di accertamento finalizzata alla certificazione del Servizio

La richiesta deve essere presentata dal gestore dell'infrastruttura o da altro soggetto autorizzato dall'E.N.A.C. in triplice copia, di cui una in formato elettronico, allegando la seguente documentazione:

1. documentazione attestante la categoria antincendio dell'aeroporto o dell'eliporto determinata dall'E.N.A.C.;

2. relazione descrittiva dell'infrastruttura e dei velivoli in movimento;

3. planimetria in scala adeguata dell'infrastruttura, recante:

a. i locali per i servizi antincendio, articolati in servizi di soccorso, in servizi di supporto e in servizi ausiliari, nonché gli impianti tecnologici relativi a tali locali e le attrezzature e le infrastrutture per l'addestramento sp

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Allegato II - Certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale

1. Per lo svolgimento dell'attività di soccorritore aeroportuale e di addetto antincendio, è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti nella tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

2. Il certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale è rilasciato dal servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito di visita medica effettuata presso il Comando entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La richiesta di visita medica deve ess

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