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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Correttivo al Codice appalti: identificazione e equivalenza dei contratti collettivi applicabili
CCNL APPLICABILE E EQUIVALENZA DELLE TUTELE - Il testo approvato in via preliminare del decreto “correttivo” al Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 prevede l'introduzione dell'Allegato I.01 al D. Leg.vo 36/2023 (testo qui allegato), al fine di disciplinare i criteri e le modalità per l’individuazione, nei bandi e negli inviti, del CCNL applicabile al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele.
Identificazione del contratto collettivo applicabile
In sintesi, l'art. 2 dell'Allegato I.01 stabilisce che:
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione previa valutazione della stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente;
- il CCNL è individuato in base a 2 criteri: l’attività da eseguire e la maggiore rappresentatività comparata delle associazioni sindacali e delle associazioni datoriali firmatarie;
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nel bando di gara o nell’invito il contratto collettivo nazionale di lavoro preso a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo del lavoro, adottate ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del D. Leg.vo 36/2023. Se non sono disponibili le tabelle per la determinazione del costo del lavoro, in presenza di più contratti collettivi di lavoro strettamente connessi all’attività oggetto dell’appalto o della concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti considerano i parametri indicati all'art. 2, comma 4, dell'Allegato;
- le stazioni appaltanti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell’invito l’applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.
Presunzione di equivalenza
L'art. 3 dell'Allegato I.01, statuisce che, ai fini della dichiarazione (di equivalenza delle tutele) di cui all’art. 11, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da CCNL sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, a condizione che ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa.
Indicazione da parte dell’o.e. di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro
Ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato I.01, quando, al di fuori delle ipotesi di cui al suddetto art. 3, l’o.e. indica nell’offerta un diverso CCNL, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.
La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle voci indicate dall'art. 4, comma 2, dell'Allegato.
La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei parametri indicati dall'art. 4, comma 3 dell'Allegato I.01.
La stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri per la valutazione di equivalenza delle tutele normative sono marginali.
Verifica della dichiarazione di equivalenza
L'art. 5 dell'Allegato prevede che, per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare l'anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 110 del D. Leg.vo 36/2023, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza delle tutele in sede di presentazione dell’offerta.
In sede di valutazione della congruità dell’offerta, la stazione appaltante verifica che il contratto collettivo oggetto della dichiarazione di equivalenza non preveda condizioni riconducibili alle ipotesi di cui alla lett. a), dell’art. 110, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 (trattamenti salariali minimi inderogabili).
Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la stazione appaltante o l’ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall’operatore economico individuato.
Sul tema e con riferimento al Codice appalti vigente, di cui al D. Leg.vo 36/2023, si veda Appalti pubblici: verifica dell'equivalenza economica del CCNL applicato dall'o.e.