- il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, «Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» e, in particolare l’articolo 6, comma 1, punto 2) con cui viene conferita alla Regione la facoltà di stabilire «ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», che all’art. 17, comma 1, lettera e) prevede che Regione abbia tra le sue funzioni quella dell’«adozione di direttive procedurali e tecniche per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province»;
- d.g.r. n. 2031 del 1° luglio 2014, «Disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili»;
- la d.g.r. n. 5269 del 6 giugno 2016, «Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali»;
- la d.g.r. n. 7076 dell’11 settembre 2017, «Disposizioni integrative, in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all’utilizzo in agricoltura, alla d.g.r. 2031/2014 recante disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’