1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012), dopo le parole “il QTE deve essere approvato dalla Regione.” sono aggiunti i seguenti periodi: “Il collaudo finale, di cui al successivo comma 1-quinquies 4, ha a oggetto solo gli alloggi sui quali, a seguito della rimodulazione di cui al presente comma, ricade il contributo, oltre che le parti comuni dell’edificio. I soggetti attuatori possono apportare varianti al progetto, anche a seguito della rimodulazione di cui al presente comma, purché siano rispettati sia i criteri di cui al relativo avviso pubblico, sia la normativa SIEG sul divieto di sovracompensazione.”.
2. All’articolo 39 della l.r. 47/2011, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: “6. Per gli alloggi destinati alla locazione permanente, al soggetto attuatore e al soggetto benefi