Sent. C. Giustizia UE 14/11/2024, n. C-613/23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 14/11/2024, n. C-613/23

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Rinvio pregiudiziale - Sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 273 - IVA dovuta da un ente imponibile - Normativa nazionale che prevede la responsabilità in solido dell’amministratore e dell’ente - Presunzione di responsabilità dell’amministratore in caso di assenza di notifica dell’incapacità dell’ente di pagare l’IVA dovuta - Principio di proporzionalità.

1) L’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto alla luce del principio di proporzionalità, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale secondo la quale l’amministratore di un ente che non ha rispettato l’obbligo di notificare la sua incapacità di pagare un debito relativo all’imposta sul valore aggiunto deve dimostrare, al fine di liberarsi della sua responsabilità solidale per il pagamento di tale debito, che l’inadempimento di tale obbligo di notifica non gli è imputabile, purché la normativa in questione non limiti la possibilità di dimostrare tale circostanza ai soli casi di forza maggiore, ma consenta all’amministratore di invocare ogni circostanza idonea a dimostrare di non essere responsabile dell’inosservanza di detto obbligo di notifica.

2) L’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce del principio di proporzionalità, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che comporta che l’amministratore di un ente che abbia omesso di notificare l’incapacità di pagamento di quest’ultimo resti responsabile in solido del pagamento di un debito relativo all’imposta sul valore aggiunto per un periodo specifico, laddove è stato liberato da un debito allo stesso titolo per un periodo immediatamente successivo dopo aver potuto dimostrare di aver agito in buona fede ed aver esercitato, nei tre anni precedenti, tutta la diligenza richiesta ad un operatore accorto al fine di prevenire l’incapacità dell’ente di adempiere i propri obblighi e la sua partecipazione ad un abuso o a una frode è esclusa.

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