Sent. C. Stato 08/02/2011, n. 841 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 08/02/2011, n. 841

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi - Ritardato pagamento - Conseguenze
1. Riguardo al pagamento del contributo per la concessione edilizia, specifiche clausole in tema di fideiussione (quali appunto l’obbligo del garante di pagare a seguito di semplice richiesta scritta del creditore e con rinuncia alla preventiva escussione) possono valere solo a rendere il rapporto fideiussorio autonomo rispetto al rapporto obbligatorio principale, e non comportano il dovere dell’Amministrazione di chiedere prima l’adempimento per poter poi applicare le relative sanzioni pecuniarie, dal momento che l’art. 3 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 dispone direttamente gli effetti del ritardato pagamento del contributo o delle singole rate di esso, con un sistema operante in modo automatico e non richiedente, perciò, l’intervento di atti dell’Amministrazione.

1. Conf. C. Stato V 11 novembre 2005 n. 6345; [R=WCS11N056345] V 24 marzo 2005 n. 1250; [R=WCS24M051250] V 10 dicembre 1999 n. 2072. R
(Cod. civ. art. 1227, 1936 ss.)

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