Sent. C. Cass. 10/01/2011, n. 351 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 10/01/2011, n. 351

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Pozzi e cisterne - Normativa - Estensione a depositi nocivi o pericolosi
1. In tema di distanze legali per pozzi e cisterne, l’art. 889 C.c. è norma a carattere generale, mentre quella di cui al successivo art. 890 C.c. ha carattere specifico che riguarda i depositi nocivi o pericolosi ed è collegata ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia una normativa locale che stabilisca la distanza minima. Ciò nonostante, quando manchi una specifica regolamentazione, deve ritenersi, per un principio di coerenza e ragionevolezza della normativa in esame, che questi «depositi nocivi o pericolosi» non possono essere collocati comunque a distanza inferiore a m. 2 dal confine, secondo la regola generale enunciata dall’art. 889 C.c. per manufatti contenenti sostanze «innocue», cioè né pericolose nè nocive.

1. Conf. Cass. 22 ottobre 2009 n. 22389 R 1a. (DIST) - Ved. Cass. 16 dicembre 2010 n. 25475 R
(Cod. civ. artt. 889 e 890)

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