FAST FIND : GP10429

Sent. CGA 26/10/2010, n. 1311

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1. Appalti LSF - Gara - Documentazione - Certificazione in lingua straniera senza traduzione in italiano - Mera irregolarità - 4. Appalti LSF - Cauzione provvisoria - Polizza fideiussoria per A.T.I. - Intestazione a tutte le imprese componenti - Necessità
1. In una gara d’appalto LSF, la circostanza che la certificazione di qualità sia redatta in lingua inglese e francese senza essere corredata della traduzione in lingua italiana, costituisce mera irregolarità che, alla stregua delle regole di gara (bando e capitolato speciale), non comporta l’esclusione dell’impresa. 2. Nelle gare d’appalto LSF le eventuali carenze di natura meramente formale non possono portare all’esclusione in assenza di specifica ed espressa previsione della «lex specialis» o di norme inderogabili, o comunque laddove non rispondano a un particolare interesse dell’Amministrazione e non siano dirette a garantire la parità dei concorrenti, dovendo tra l’altro prevalere, al riguardo, il principio generale del «favor partecipationis»; si è, altresì, soggiunto che la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando e del capitolato, non va condotta con lo spirito della caccia all’errore, ma tenendo conto dell’evoluzione dell’ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici. 3. In una gara d’appalto LSF, nel contratto di fideiussione, il fideiussore garantisce l’adempimento dell’obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore; il contratto interviene tra il garante e il beneficiario e si perfeziona con la comunicazione a quest’ultimo; il garantito non è parte necessaria, perché la fideiussione è efficace anche se il garantito non è a conoscenza del contratto. 4. Nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese a una gara di appalto LSF, la polizza fideiussoria, mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, deve essere intestata non solo alla società capogruppo ma anche alle mandanti che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara; ciò al fine di evitare il configurarsi di una carenza di garanzia per la Stazione appaltante con riferimento a quei casi in cui l’inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata ma dalle mandanti.

2. Conf. Csi 29 gennaio 2007 n. 7 R 3a. e 4a. (CAUZ.3) - Ved. C. Stato V 8 settembre 2010 n. 6519 R 4. Conf. C. Stato V 23 luglio 2009 n. 4648 [R=WCS23L094648] , Ap. 4 ottobre 2005 n. 8.
(Cod. civ. artt. 1333 e 1936, c. 2)

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