Sent. C. Stato 13/10/2010, n. 3707 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 13/10/2010, n. 3707

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1. Appalti ll.pp. - Contraente generale - Nozione - Ex art. 176, D.Lgs. 08/152 - 3. Appalti ll.pp. - Trattativa privata - Soggetti esclusi - Hanno interesse ad agire
1. Negli appalti ll.pp., l’istituto del contraente generale è disciplinato dall’art. 176 del Codice dei contratti (D.Lgs. 08/152) ed è quel contratto con cui un soggetto aggiudicatore (che può anche rivestire forma privatistica ed essere, come nel caso della società Ponte sullo Stretto, un organismo di diritto pubblico) affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto od in parte dopo l’ultimazione dei lavori. 2. Il contraente generale provvede: a) - allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all’approvazione dello stesso da parte del CIPE ove detto progetto non sia stato posto a base di gara; b) - all’acquisizione delle aree di sedime; c) - alla progettazione esecutiva ; d) - all’esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed alla loro direzione; e) - al prefinanziamento, in tutto o in parte dell’opera da realizzare; f) – ove richiesto, alla individuazione delle modalità gestionali dell’opera ed alla selezione dei soggetti gestori; g) - all’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata secondo le forme stabilite tra l’aggiudicatore e gli organi competenti in materia. Al soggetto aggiudicatore spetta l’approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e delle varianti; l’alta sorveglianza sull’esecuzione delle opere, ed il collaudo delle stesse. 3. Quando l’Amministrazione si determina a concludere un contratto di appalto LSF a trattativa privata con un imprenditore, si incide evidentemente in senso sfavorevole sulle posizioni soggettive degli altri imprenditori operanti nel settore, con conseguenze negative sulla libera concorrenza.

3. Conf. C. Stato V 22 marzo 1995 n. 454.[R=WCS22M95454]
(Cod. contratti, D.Lgs. 11 settembre 2008 n. 152, art. 176)R

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