Sent. C. Cass. 07/07/2010, n. 16029 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 07/07/2010, n. 16029

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1. Appalti ll.pp. - Danni a terzi - Arrecati da cose in custodia - Responsabilità del custode (Committente o appaltatore)
1. In un appalto ll.pp., ai fini della responsabilità di cui all’art. 2051 Cod. civ., custode della cosa è chi abbia su di essa un concreto potere materiale. Pertanto, nel caso di danni arrecati da cose acquistate dal committente e destinate all’appaltatore, responsabile ex art. 2051 Cod. civ. deve ritenersi il primo se al momento del danno la consegna all’appaltatore non sia ancora avvenuta, ed il secondo nel caso contrario.

1. Conf. Cass. 18 agosto 1977 n. 3906.[R=W18AG773906] 1a. (RCT) - Ved. «Responsabilità per danni a terzi negli appalti»
(Cod. civ. art. 2051)

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