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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 18/07/2014, n. 14
L. R. Emilia Romagna 18/07/2014, n. 14
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 12/07/2023, n. 7
- L.R. 03/08/2022, n. 11
- L.R. 27/07/2018, n. 11
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TITOLO I - PRINCIPI E FINALITÀ |
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Art. 1 - Obiettivi1. Al fine di accrescere l’attrazione e la competitività del sistema economico dell’Emilia-Romagna e di raggiungere elevati livelli di sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione promuove il rafforzamento, l’innovazione, la specializzazione intelligente e l’internazionalizzazione delle imprese e delle filiere produttive; valorizza i progetti di ricerca e innovazione, la responsabilità sociale d’impresa, l’imprenditorialità sociale e la partecipazione dei lavora |
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Art. 2 - Specializzazione intelligente e innovazione del sistema produttivo regionale1. La Regione promuove l’aggregazione dei Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico o Centri per l’innovazione di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico) in piattaforme tecnologiche tematiche di ricerca, nelle quali si articola la Rete regionale dell’alta tecnologia, se |
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Art. 3 - Ruolo delle imprese nella strategia di specializzazione intelligente e di innovazione del sistema produttivo regionale1. Al fine di valorizzare il contributo della piccola e media impresa e dell’impresa artigiana e cooperativa alla qualificazione dell’apparato produttivo e all’occupazione la Regione, nell’ambito delle azioni della presente legge e delle politiche di cui all’articolo 1, comma 2, persegue: |
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Art. 4 - Ruolo delle attività terziarie nella strategia di specializzazione intelligente e di innovazione del sistema produttivo regionale1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle attività terziarie nei processi di trasformazione dell’economia regionale, con particolare riguardo al contributo fornito in materia di nascita, sviluppo, ristrutturazione, qualificazione, ricerca, competitività e internazionalizzazione delle imprese. A tal fine, nell� |
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Art. 5 - Il sistema di istruzione formazione e lavoro a sostegno della crescita sostenibile e dell’innovazione1. Per le finalità di cui all’articolo 1, nell’ambito dei propri programmi, la Regione: a) sostiene la crescita e la qualificazione di una infrastruttura educativa che renda disponibile alle impres |
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TITOLO II - STRUMENTI E MISURE PER LA PROMOZIONE E L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE |
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Art. 6 - Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese1. La Regione promuove la stipula di “Accordi per l'insediamento e lo sviluppo” aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese, progetti di crescita delle imprese o di aggregazioni di imprese e programmi di riconversione produttiva, che si caratterizzino per: a) l’elevato valore degli investimenti a carico delle imprese; b) l’accrescimento delle specializzazioni delle imprese, della capacità competitiva e delle specializzazioni della filiera e del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri; |
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Art. 7 - Contenuti dell’Accordo per l'insediamento e lo sviluppo1. L’Accordo per l'insediamento e lo sviluppo contiene: a) l’entità e le caratteristiche degli investimenti dei contraenti, nonché dei contributi e degli interventi delle pubbliche amministrazioni partecipanti; b) i tempi di autorizzazione e di realizzazione degli interventi; c) le ricadute occupazionali e sociali degli investimenti; d) le clausole di sa |
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Art. 8 - Semplificazione urbanistica e misure per ridurre il consumo del suolo nella localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi1. I nuovi insediamenti produttivi oggetto dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo sono localizzati nel territorio urbanizzato, in aree produttive o ecologicamente attrezzate, non completamente attuate, dismesse o in corso di dismissione, secondo la disciplina e la pianificazione urbanistica e territoriale vigente. In tali casi gli insediamenti sono realizzati attraverso gli interventi di riuso e rigenerazione urbana di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Discipl |
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Art. 9 - Interventi pubblici a sostegno degli Accordi di insediamento e sviluppo1. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui all |
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Art. 10 - Promozione del welfare1. Lo sviluppo delle attività produttive è sostenuto tramite opportune iniziative di implementazione dei servizi locali alla persona. |
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Art. 11 - Ruolo delle società regionali per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l’internazionalizzazione1. Al fine di promuovere l’economia del territorio, ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) la Regione, anche con il concorso delle proprie società partecipate in house, stipula accordi di collaborazione e partenariato economico e scientifico-tecnologico con |
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TITOLO III - STRUMENTI PER LO SVILUPPO E LA RESPONSABILITタ DELL’IMPRESA |
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Capo I - Interventi generali per lo sviluppo d’impresa |
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Art. 12 - Consorzi d’area e aree ecologicamente attrezzate1. La Regione per le finalità della presente legge promuove l |
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Art. 13 - Agevolazioni fiscali per le imprese1. Con successiva disposizione legislativa regionale verranno adottate norme di agevolazione fiscale, a decorrere al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, per le imprese start up innovative, come de |
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Art. 14 - Aggregazione, rafforzamento del patrimonio dei Conidi e contro-garanzia. Linee di finanziamento agevolato1. Al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, la Regione sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché i Confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a fav |
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Capo II - Dotazione di infrastrutture |
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Art. 15 - Misure per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi1. Al fine di realizzare infrastrutture a banda ultralarga nelle zone di insediamento produttivo in divario digitale, la Regione, anche in concorso con Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuove un modello di collaborazione pubblico-privato basato su accordi che prevedano la messa a disposizione, da parte dei relativi titolari, dei beni di cui al comma 2 a fronte dell’assunzione, da parte degli utenti, degli impegni di cui al comma 3, alle condizioni ivi previste. 2. La Regione o gli enti locali metto |
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Art. 16 - Sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing)1. La Regione promuove un modello di collaborazione pubblico-privato indirizzato alla realizzazione di data center territoriali, ospitati in luoghi, tecnicamente neutrali rispetto agli operatori del mercato, messi a disposizione dalla Regi |
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Capo III – Responsabilità sociale d’impresa e innovazione sociale |
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Art. 17 - Art. 19 - Omissis
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Art. 20 - Misure di contrasto delle delocalizzazioni produttive |
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Art. 21 - Internazionalizzazione delle imprese1. Al fine di rafforzare la strategia di internazionalizzazione e la penetrazione dei nostri prodotti sui mercati esteri, la Regione supporta le attività di valorizzazione competitiva delle imprese dell’Emilia-Romagna. |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE |
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Art. 22 - Fusione di “ERVET S.p.A.” e “Nuova Quasco S.c.r.l.”1. Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale, nonché di concorrere alla realizzazione delle attività di cui all’articolo 11, la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla f |
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Art. 23 - Omissis
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Art. 24 - Clausola valutativa1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di incremento della competitività e di innovazione del sistema produttivo regionale. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: |
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Art. 25 - Omissis
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