a) all’articolo 1, comma 2:
1) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività;»;
2) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) conti di passaggio: rapporti di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività;»;
3) dopo la lettera m), è inserita la seguente:
«m-bis) cripto-attività: cripto-attività quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, tranne quando rientra nelle categorie di cui all’articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, del medesimo regolamento o è altrimenti qualificata come fondi;»;
4) alla lettera t), dopo le parole: «mezzi di pagamento» sono inserite le seguenti: «o di cripto-attività»;
5) la lettera ff) è abrogata;
6) la lettera ff-bis) è abrogata;