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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 29/11/2024, n. 178
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150»; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, l’articolo |
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Art. 1. - Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione |
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Art. 2. - Disposizioni in materia di funzioni direttive di legittimità1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 35, comma 1: |
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Art. 3. - Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia1. Fino al decorso del termine previsto dall’articolo 49, comma |
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Art. 4. - Disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi1. Al titolo III, capo II-bis, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 26-bis è sostituito dal seguente: «Art. 26-bis (Oggetto). — 1. I magistrati giudicanti e requirenti cui sono conferiti o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di second |
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Art. 6. - Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario1. All’articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) al secondo periodo, le parole «entro centoventi giorni dalla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti»; 2) al quinto periodo, le parole «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze»; b) al comma 4: 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; a tal fine, può stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all’articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di società partecipate dallo Stato e può avvalersi della vigilanza collabora |
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Art. 7. - Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 275-bis, comma 1, dopo le parole «fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,»; b) all’articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole «in caso di manomissione» sono inserite le seguenti: «ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare fun |
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Art. 8. - Norma di interpretazione autentica dell’articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 1361. L’articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpre |
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Art. 9. - Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità1. All’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: |
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Art. 10. - Clausola d’invarianza finanziaria1. Dall’attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finan |
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Art. 11. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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