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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 04/07/2024, n. 92
D.L. 04/07/2024, n. 92
D.L. 04/07/2024, n. 92
In vigore dal 05/07/2024.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 29/11/2024, n. 178
- L. 08/08/2024, n. 112 (legge di conversione), in vigore dal 10/08/2024
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la stra |
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Capo I - Omissis
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Capo II - Misure in materia penitenziaria, di diritto penale e per l’efficienza del procedimento penale |
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Art. 4-bis - Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria1. Per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Il commissario straordinario è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'incarico di commissario straordinario può essere revocato, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. 2. Il commissario straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 e sentiti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, nel limite delle risorse disponibili compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A tal fine il commissario straordinario redige, entro centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti, un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, tenuto conto delle eventuali localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta altresì l'elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale di cui al comma 11. Gli interventi riportati nel programma devono essere identificati dal relativo codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali. Il programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze. |
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Art. 5. - Interventi in materia di liberazione anticipata1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: “9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di period |
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Art. 6. - Art. 7 - Omissis
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Art. 8. - Disposizioni in materia di strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti1. Allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all’accoglienza e al reinserimento sociale. L’elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l’aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all’aggiornamento dell'elenco di cui al |
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Art. 9. - Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 2311. Al codice penale dopo l’articolo 314 è inserito il seguente: «Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). — Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incari |
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Art. 10. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, per l'efficienza del procedimento penale, la semplificazione in tema di misure alternative e di misure di sicurezza, nonché modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 341. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 371-bis, comma 3, lettera h), numero 2), la parola «reiterata» è sostituita dalla seguente: «grave»; N6 b) all’articolo 412, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: |
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Art. 10-bis - Omissis
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Capo III - Disposizioni in materia di procedimento esecutivo, di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e modifiche al codice civile |
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Art. 11. - Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri1. Non possono essere sottoposti a sequestro né pignorati il denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri c |
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Art. 12. - Modifica in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie |
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Art. 13. - Modifica all’articolo 2506.1 del codice civile |
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Capo IV - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 14. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4-bis, 6-bis e 8, |
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Art. 15. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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