Sent. C. Giustizia UE 26/09/2024, n. C-792/22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP21947

Sent. C. Giustizia UE 26/09/2024, n. C-792/22

12258769 12258769
Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 89/391/CEE - Obblighi generali in materia di tutela della sicurezza e della salute - Procedimenti nazionali paralleli - Sentenza di un giudice amministrativo che riveste autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale - Qualificazione di un evento alla stregua di «infortunio sul lavoro» - Effettività della tutela dei diritti garantiti dalla direttiva 89/391 - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto di essere ascoltato - Procedimento disciplinare a carico di un giudice di diritto comune in caso di inosservanza di una decisione di una corte costituzionale in contrasto con il diritto dell’Unione - Primato del diritto dell’Unione.

1) L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, letti in combinato disposto con il principio di effettività e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, come interpretata dalla corte costituzionale di tale Stato membro, in forza della quale la sentenza definitiva di un giudice amministrativo relativa alla qualificazione di un evento come «infortunio sul lavoro» riveste autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità civile in forza dei fatti addebitati all’imputato, nel caso in cui tale normativa non consenta agli aventi causa del lavoratore vittima di tale evento di essere ascoltati in nessun procedimento in cui si statuisca sull’esistenza di siffatto infortunio sul lavoro.

2) Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in base alla quale gli organi giurisdizionali nazionali di diritto comune non possono, a pena di procedimenti disciplinari a carico dei loro membri, disapplicare d’ufficio decisioni della corte costituzionale di tale Stato membro, sebbene ritengano, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte, che tali decisioni violino i diritti che i singoli traggono dalla direttiva 89/391.

Dalla redazione