Sent. C. Giustizia UE 04/10/2024, n. C-314/23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 04/10/2024, n. C-314/23

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Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di occupazione e impiego - Direttiva 2006/54/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) - Nozione di "remunerazione" - Articolo 4 - Divieto di discriminazione indiretta fondata sul sesso.

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 4 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che da un lato, indennità giornaliere che compensino in modo forfettario talune spese sostenute da lavoratori a motivo dei loro spostamenti professionali costituiscono un elemento della loro retribuzione e, dall’altro, una differenza tra l’importo di tali indennità a seconda che esse siano concesse a un gruppo di lavoratori composto in maggioranza da uomini o a un gruppo di lavoratori composto in maggioranza da donne non è vietata da tale direttiva qualora i due gruppi di lavoratori non esercitino uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.

Dalla redazione