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Sent. C. Giustizia UE 04/10/2024, n. C-507/23

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Rinvio pregiudiziale - Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 82, paragrafo 1 - Diritto al risarcimento e responsabilità - Trattamento illecito dei dati - Violazione del diritto alla protezione dei dati personali - Nozione di "danno" - Riparazione di un danno immateriale sotto forma di presentazione di scuse - Ammissibilità - Principio di effettività - Valutazione della forma e del livello del risarcimento - Eventuale presa in considerazione dell’atteggiamento e della motivazione del responsabile del trattamento.

1) L’articolo 82, paragrafo 1, del Regolamento 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), letto alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una violazione delle disposizioni di tale regolamento non è di per sé sufficiente a costituire un "danno", ai sensi di detto articolo 82, paragrafo 1.

2) L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che la presentazione di scuse può costituire un risarcimento adeguato di un danno immateriale sul fondamento di tale disposizione, segnatamente qualora sia impossibile ripristinare la situazione anteriore al verificarsi del danno, a condizione che detta forma di risarcimento sia tale da compensare integralmente il danno subito dall’interessato.

3) L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che l’atteggiamento e la motivazione del responsabile del trattamento possano essere presi in considerazione al fine di concedere, eventualmente, all’interessato un risarcimento inferiore al danno che esso ha concretamente subito.

Dalla redazione