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Sent. C. Giustizia UE 19/09/2024, n. C-501/23

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Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedure di insolvenza - Regolamento (UE) 2015/848 - Articolo 3 - Competenza internazionale - Centro degli interessi principali di una persona fisica che esercita un’attività indipendente - Nozione di «luogo in cui si trova la sede principale di attività» - Nozione di «dipendenza» - Presidente del consiglio di vigilanza di una società per azioni.

1) L’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «luogo in cui si trova la sede principale di attività» di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, ai sensi di tale disposizione, non corrisponde alla nozione di «dipendenza» definita all’articolo 2, punto 10, di detto regolamento.

2) L’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848 deve essere interpretato nel senso che nel caso di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali di tale persona si collochi nel luogo in cui si trova la sede principale di attività della persona medesima, quand’anche tale attività non richieda alcuna risorsa umana o alcun bene.

Dalla redazione