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Sent. C. Giustizia UE 12/09/2024, n. C-243/23

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Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CEE - Articolo 187 - Rettifica delle detrazioni - Periodo di rettifica prolungato per i beni d’investimento immobiliari - Nozione di «beni d’investimento» - Articolo 190 - Facoltà degli Stati membri di considerare beni d’investimento i servizi che hanno caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite a tali beni - Lavori di ampliamento e di ristrutturazione di un immobile - Possibilità prevista dal diritto nazionale di assimilare tali lavori alla costruzione o all’acquisto di un bene immobile - Limitazioni - Effetto diretto di tale articolo 190 - Discrezionalità.

1) L’articolo 190 della direttiva 2006/112/CE  del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 187 di tale direttiva e alla luce del principio della neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale relativa alla rettifica delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in forza della quale il periodo di rettifica prolungato fissato in applicazione di tale articolo 187 per i beni d’investimento immobiliari non è applicabile a lavori immobiliari, soggetti a IVA in quanto prestazioni di servizi ai sensi di detta direttiva, che implicano un ampliamento significativo e/o una profonda ristrutturazione dell’immobile sul quale si eseguono tali lavori e i cui effetti hanno un periodo di vita economica che corrisponde a quello di un nuovo fabbricato.

2) L’articolo 190 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’articolo 187 di tale direttiva e alla luce del principio della neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che esso è dotato di effetto diretto di modo che il soggetto passivo possa invocarlo dinanzi al giudice nazionale nei confronti dell’autorità tributaria competente affinché sia applicato ai lavori immobiliari effettuati a suo favore, soggetti a IVA in quanto prestazioni di servizi ai sensi di detta direttiva, il periodo di rettifica prolungato fissato per i beni d’investimento immobiliari, nell’ipotesi in cui tale autorità abbia rifiutato di applicare il periodo di rettifica prolungato basandosi su una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione.

Dalla redazione