Sent. C. Giustizia UE 05/09/2024, n. C-253/23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 05/09/2024, n. C-253/23

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Rinvio pregiudiziale - Articolo 299 TFUE - Regolamento (CE) n. 1907/2006 - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) - Articolo 94, paragrafo 1 - Regolamento (CE) n. 340/2008 - Articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, e articolo 13, paragrafo 4, terzo comma - Tariffe e oneri dovuti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) - Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza - Riduzione concessa alle piccole e medie imprese (PMI) - Verifica da parte dell’ECHA della dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa - Omessa comunicazione di determinate informazioni entro il termine stabilito - Decisione dell’ECHA che reclama il pagamento integrale della tariffa di cui trattasi e impone un onere amministrativo - Esecuzione forzata - Possibilità per l’ECHA di proporre un ricorso dinanzi a un giudice nazionale al fine di ottenere il pagamento di tale onere amministrativo.

1) L’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, come modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, deve essere interpretato nel senso che il giudice dell’Unione non può essere investito dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di un ricorso diretto all’esecuzione di un obbligo pecuniario imposto ad una persona in una decisione adottata da tale agenzia.

2) L’articolo 299, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che una decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che comporta, a carico di una persona, un obbligo pecuniario connesso a una domanda di registrazione di una sostanza chimica da parte di tale agenzia non costituisce titolo esecutivo, ai sensi di tale disposizione.

3) Il combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, e dell’articolo 13, paragrafo 4, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento n. 1907/2006, deve essere interpretato nel senso che qualora l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) constati che sono dovuti la tariffa integrale e un onere amministrativo in quanto la persona che ha dichiarato di poter beneficiare di una tariffa ridotta non è giunta a dimostrare, entro i termini impartiti, di aver diritto a una siffatta riduzione, dette disposizioni non escludono che tale agenzia dell’Unione proponga un’azione esecutiva dinanzi ai giudici nazionali al fine di riscuotere l’onere amministrativo in questione, se tale onere non è stato pagato entro i termini impartiti.

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