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07/10/2024

Ordine di demolizione, proprietario non responsabile dell'abuso

Secondo il TAR Lazio , il proprietario non responsabile dell'abuso è tenuto ad attivarsi, anche se non ha il possesso del bene, al fine di adempiere all'ordine di demolizione.

ORDINE DI DEMOLIZIONE PROPRIETARIO NON RESPONSABILE - Nel caso di specie i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ingiunzione a demolire alcune opere edilizie prive di permesso di costruire. A sostegno dell’impugnativa deducevano il proprio difetto di legittimazione sia perché estranei agli abusi, sia perché, avendo ceduto il bene ad altri soggetti, non avrebbero avuto la disponibilità dell’immobile.

In proposito il TAR Lazio-Roma 15801/2024 ha affermato che ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario di un ordine di demolizione, l'art. 31, D.P.R. 380/2001, nell'individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell'abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo della demolizione il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso.
Tale potere compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta, in quanto il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di ripristino non coincide con l'accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell'illecito, ma è correlato all'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella codificata nella normativa urbanistico-edilizia e all'individuazione di un soggetto il quale abbia la titolarità a eseguire l'ordine ripristinatorio, ossia il proprietario, in virtù del suo diritto dominicale.
L'ordine di natura reale è, quindi, correttamente rivolto al proprietario a prescindere dalla responsabilità dello stesso nella realizzazione dell'illecito che investe il diverso tema relativo alla sanzione amministrativa o al provvedimento acquisitivo.

Per quanto concerne la dedotta impossibilità materiale di adempiere, il TAR ha ribadito che il nudo proprietario di un terreno non perde la disponibilità del bene, sebbene concesso in usufrutto a terzi. Il nudo proprietario non si trova affatto in posizione tale da non potersi opporre alla realizzazione, sull’immobile concesso in usufrutto, di opere abusive, né che gli è precluso di agire direttamente, o per via giudiziale, per procedere al ripristino dello stato dei luoghi. Argomenti in tal senso si ricavano sia dall’art. 1005 c.c. che pone a carico del nudo proprietario le riparazioni straordinarie, sia dall’art. 1015 c.c. che - con un’elencazione di comportamenti ritenuta per lo più esemplificativa e non tassativa - annovera gli abusi dell’usufruttuario tra le cause di decadenza dell’usufrutto e prevede una serie di rimedi attivabili dal nudo proprietario.

Pertanto è legittima l’ordinanza di rimozione di opere abusive diretta anche al nudo proprietario, poiché egli può attivarsi per recuperare il pieno godimento dell’immobile e provvedere direttamente alla rimozione delle opere abusivamente realizzate, potendo, in particolare in caso di opposizione dell’usufruttuario, agire in giudizio a tale scopo.
La domanda giudiziale con cui il nudo proprietario chieda accertarsi il suo diritto/dovere di rimuovere opere edilizie abusivamente realizzate sull’immobile concesso in usufrutto, essendo idonea a prenotare gli effetti scaturenti dalla futura sentenza, potrebbe precludere l’acquisizione del bene al patrimonio dell’Amministrazione, a seguito del vano decorso del termine assegnato per la demolizione.

Il TAR ha concluso ribadendo che l’ordine di demolizione radica in ogni caso un dovere in capo al proprietario ad attivarsi, quand’anche non abbia il possesso del bene, essendo tenuto a ripristinare l’ordine giuridico violato dal responsabile dell’abuso, anche al fine di evitare di perdere il proprio diritto reale a causa dell’illecito comportamento altrui.

Dalla redazione