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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Giustizia 21/02/2011, n. 44
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Giustizia 29/12/2023, n. 217
- D. Min. Giustizia 03/04/2013, n. 48
- D. Min. Giustizia 15/10/2012, n. 209
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PremessaIL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito in legge, |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell' |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) dominio giustizia: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura; b) portale dei servizi telematici: piattaforma informatica che fornisce l'accesso o il collegamento ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; N4 b-bis) portale dei depositi telematici: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati; N5 b-ter) portale delle notizie di reato: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed a ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato; N5 c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; d) gestore dei servizi telematici: sistema informatico, interno al dominio giustizia, che consen |
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Capo II - SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA |
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Art. 3 - Funzionamento dei sistemi del dominio giustizia1. I sistemi del dominio giustizia sono strutturati in conformità al codice dell'amministrazione digitale, alle disposizioni del Codice in mat |
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Art. 4 - Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia1. N17 |
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Art. 5 - Gestore dei servizi telematici1. Il gestore dei servizi telematici assicura l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati intern |
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Art. 6 - Portale dei servizi telematici1. Il portale dei servizi telematici consente l'accesso da parte dell'utente privato alle informazioni, ai dati e ai provvedimenti giudiziari secondo quanto previsto dall'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali. 2. L'accesso di cui al comma 1 avv |
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Art. 7 - Registro generale degli indirizzi elettronici1. Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4. 2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici è costituito mediante |
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Art. 7-bis - Portale dei depositi telematici e delle notizie di reato1. Il portale dei depositi telematici consente la t |
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Art. 8 - Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni1. I sistemi informatici del dominio giustizia consentono ai soggetti abilitati interni le funzioni di ricezione, accettazione e trasmissione dei da |
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Art. 9 - Fascicolo informatico1. Il fascicolo informatico contiene gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma di documento analogico. N13 |
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Art. 10 - Infrastruttura di comunicazione1. I sistemi informatici del dominio giustizia utilizzano l'infrastruttura tecnologica resa disponibile nell'ambito del Sistema Pubb |
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Capo III - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI |
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Art. 11 - Formato dell’atto del procedimento in forma di documento informatico |
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Art. 12 - Formato dei documenti informatici allegati1. I documenti informatici allegati all'atto del processo sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche |
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Art. 13 - Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento civile1. Nel procedimento civile, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 possono essere trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni, con modalità telematiche, secondo le specifiche tecniche stabilite dall’articolo 34. N13 2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui vi |
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Art. 13-bis - Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale1. Nel procedimento penale, gli atti e i documenti |
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Art. 14 - Documenti e allegati in forma di documento analogico |
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Art. 15 - Deposito dell’atto del procedimento da parte dei soggetti abilitati interni |
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Art. 16 - Comunicazioni o notificazioni per via telematica dall’ufficio giudiziario1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, la comunicazione o la notificazione per via telematica da un soggetto abilitato interno ad un soggetto abilitato esterno o all’utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall’indirizzo di posta elettronica ce |
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Art. 17 - Notificazioni per via telematica tramite UNEP1. Le richieste di notifica pe |
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Art. 19 - Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari |
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Art. 20 - Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno1. Il soggetto abilitato esterno deve dotarsi di una casella di posta elettronica conforme agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettron |
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Art. 21 - Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti1. I sogge |
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Capo IV - CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA |
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Art. 22 - Servizi di consultazione1. Ai fini di cui agli articoli 50, comma 1, 52 e 56 del codice dell'amministrazione digitale, l'accesso ai servizi di consultazione |
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Art. 23 - Punto di accesso1. Il punto di accesso può essere attivato esclusivamente dai soggetti indicati dai commi 6 e 7. 2. Il punto di accesso fornisce un'adeguata qualità dei servizi, dei processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a garantire la sicurezza del sistema, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui all'articolo 26. 3. Il punto di accesso fornisce adeguati ser |
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Art. 24 - Elenco pubblico dei punti di accesso1. L'elenco pubblico dei punti di accesso attivi presso il Ministero della giustizia comprende le seguenti informazioni: |
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Art. 25 - Iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso1. Il soggetto che intende costituire un punto di accesso inoltra domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso secondo il modello e con le modalità stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della gi |
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Art. 26 - Requisiti di sicurezza1. L'accesso ai servizi di consultazione delle informazioni rese disponibili dal dominio giustizia avviene mediante identificazione sul punto di accesso o sul portale dei servizi |
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Art. 27 - Visibilità delle informazioni1. Nei casi previsti dalla legge, il dominio giustizia consente al soggetto abilitato esterno l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui esercita la difesa o svolge attività di esperto o ausiliario. Nei casi previsti dalla legge, l’utente privato accede alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti mediante il portale dei servizi telematici e, nei casi previsti dall'artico |
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Art. 28 - Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati1. L'accesso ai servizi di consultazione resi disponibili dal dominio giustizia si ottiene previa registrazione presso il punto di a |
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Art. 29 - Orario di disponibilità dei servizi di consultazione |
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Capo V - PAGAMENTI TELEMATICI |
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Art. 30 - Pagamenti1. Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato esclusivamente tramite pagoPA, accedendo al portale dei servizi telematici. La ricevuta di pagamento può essere acquisita automaticamente dai sistemi oppure trasmessa |
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Art. 31 - Diritto di copia1. L'interessato, all'atto della richiesta di copia, richiede l'indicazione dell'importo del diritto corrispondente che gli è comunicato |
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Art. 33 - Pagamento dei diritti di notifica1. Il pagamento dei diritti di notifica viene effettuato nelle forme previste dall'articolo 30. |
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Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 34 - Specifiche tecniche1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale |
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Art. 35 - Disposizioni finali e transitorie1. L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. 2. L'in |
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Art. 36 - Adeguamento delle regole tecnico-operative1. Le regole tecnico-operative sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dall |
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Art. 37 - Efficacia1. Il presente decreto acquista efficacia il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2. |
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