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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Provv. Min. Giustizia 16/04/2014
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- D. Min. Giustizia 28/12/2015
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[Premessa]Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011), recante “Regolame |
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Capo I – Principi generali |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. Il presente provvedimento stabilisce le specifiche tecniche previste dall’ar |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente provvedimento, oltre alle definizioni contenute nell’articolo 2 del regolamento, si intende: a. regolamento: il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24” e successive modificazioni; b. CAD: codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni); c. CNS: Carta Nazionale dei Servizi; d. CSV: Comma-separated values; |
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Capo II – Sistemi informatici del dominio giustizia |
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Art. 3 - Infrastrutture informatiche – art. 3 del regolamento1. Il sistema informatico del Ministero della giustizia è articolato, salvo le infrastrutture unitarie e comuni, a livello nazionale, interdistrettuale e distrettuale. In fase transitoria e quando ragioni tecniche lo rendono assolutamente necessario, possono essere mantenute strutture a livello locale (di circondario). |
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Art. 4 - Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia – art. 4 del regolamento1. Il Ministero della giustizia si avvale del proprio gestore di posta elettronica certificata, che rilascia e gestisce apposite caselle di PEC degli uffici giudiziari e degli UNEP da utilizzare esclusivamente per i servizi previsti dal regolamento, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel presente provvedimento. 2. Le caselle appartengono ad apposito sotto-dominio (civi-le.ptel.giustiziacert.it e penale.ptel.giustiziacert.it) e possono ricevere unicamente messaggi di posta elettronica certificata. I messaggi di posta elettronica ordinaria vengono automaticamente scartati. 3. Il gestore dei servizi telematici utilizza i protocolli POP3, POP3S, I |
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Art. 5 - Portale dei servizi telematici – art. 6 del regolamento1. Il portale dei servizi telematici è accessibile all’indirizzo http:/pst.giustizia.it ed è composto di una “area pubblica” e di una “area riservata”. 2. L’“area pubblica”, denominata “Servizi online Uffici Giudiziari”, è composta da tutte le pagine web e i servizi del portale dispo |
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Art. 6 - Identificazione informatica – art. 6 del regolamento1. L’identificazione informatica per i soggetti abilitati esterni e gli utenti privati avviene sul portale dei servizi telematici mediante carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi e sul punto di accesso mediante autenticazione a due fattori oppure tramite token crittografico (smart card, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro) in conformità all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; in caso si utilizzi il token crittografico, l’identificazione avviene nel rispetto dei seguenti requisiti: 2. Il certificato deve e |
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Art. 7 - Registro generale degli indirizzi elettronici – art. 7 del regolamento1. Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) è gestito dal Ministero della giustizia e contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di PEC dei soggetti abilitati esterni. 2. Il ReGIndE censisce i soggetti abilitati esterni che intendono fruire dei servizi telematici di cui al presente regolamento. 3. I sistemi di gestione informatizzata dei registri di cancelleria utilizzan |
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Art. 8 - Alimentazione del registro generale degli indirizzi elettronici – art. 7 del regolamento1. L’alimentazione del ReGIndE avviene previo invio al responsabile per i sistemi informativi automatizzati di un documento di censimento contenente le informazioni necessarie ad identificare: a. l’ente stesso attraverso: codice ente, descrizione, codice fiscale/partita iva; b. il nominativo e il codice fiscale del delegato all’invio dell’albo, che dovrà sottoscrivere con firma digitale o firma elettronica qualificata l’albo in trasmissione; c. la casella di PEC utilizzata per l’invio dell’albo. |
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Art. 9 - Professionisti non iscritti in albi – art. 7 del regolamento1. I professionisti non iscritti all’albo, oppure per i quali il proprio ordine di appartenenza non abbia provveduto all’invio di copia dell’albo (ad eccezione degli avvocati), si registrano al ReGIndE attraverso |
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Art. 9 bis - Indirizzi di posta elettronica certificata delle pubbliche amministrazioni1. La pubblica amministrazione che deve comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione delle comunicazioni e notificazioni, ai sensi dell’articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, procede inserendo tale indirizzo sul portale dei servizi telematici. 2. Ai fini di cui al comma precedente, la pubblica amministrazione invia all’indirizzo |
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Art. 10 - Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni – art. 8 del regolamento1. I sistemi informatici a disposizione dei soggetti abilitati interni sono conformi alle regole di cui al D.M. 27 aprile 2009 e mettono a disposizione le funzioni relative a: |
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Art. 11 - Fascicolo informatico – art. 9 del regolamento1. Il fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. |
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Capo III - Trasmissione di atti e documenti informatici |
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Art. 12 - Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico – art. 11 del regolamento1. L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti: a. è in formato PDF; b. è privo di elementi attivi; |
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Art. 13 - Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del regolamento1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati: a. .pdf b. |
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Art. 14 - Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati - art. 13 del regolamento1. L’atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta “busta telematica”, ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l’elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici); in particolare la busta contiene il file Atto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta: a. IndiceBusta.xml: il DTD è riportato nell’Allegato 4. Tale file deve essere omesso qualora il suo contenuto sia presente nella sezione apposita del file DatiAtto.xml, come da XSD di cui al successivo punto b). b. DatiAtto.xml: gli XSD sono riportati nell’Allegato 5. c. <nome file (libero)>: atto vero e proprio, in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo la struttura dell’articolo 12 comma 2. d. AllegatoX.xxx: uno o più |
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Art. 15 - Documenti probatori e allegati non informatici – art. 14 del regolamento1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato analogico, sono identificati e d |
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Art. 16 - Deposito dell’atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni – art. 15 del regolamento1. I soggetti abilitati interni utilizzano appositi strumenti per la redazione degli atti del processo in forma di documento informatico e |
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Art. 17 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica – art. 16 del regolamento1. Il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le comunicazioni o le notificazioni per via telematica, provenienti dall’ufficio giudiziario, alla casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno o dell’utente privato |
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Art. 18 - Comunicazioni e notificazioni contenenti dati sensibili – art. 16 del regolamento1. La comunicazione o la notificazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto: in questo caso al destinatario viene recapitato l’avviso di disponibilità, secondo il formato riportato nell’Allegato 8; il destinatario effettua il prelievo dell’atto integrale accedendo all’indirizzo (URL) contenuto nel suddetto messaggio di PEC di avviso. 2. Il prelievo di c |
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Art. 19 - Notificazioni per via telematica a cura degli uffici NEP – art. 17 del regolamento1. Le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP in formato XML, attraverso un colloquio diretto, via web service, tra i rispettivi gestori dei servizi telematici, su canale sicuro (SSL v3), oppure tramite posta elettronica certificata. 2. Le richieste di notifica effettuate dai soggetti abilitati esterni sono inoltrate all'UNEP tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui ag |
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Art. 19 bis - Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati – art. 18 del regolamento1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettron |
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Art. 19-ter - Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conform |
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Art. 20 - Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari – art. 19 del regolamento1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l’ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia (SSL v3). 2. Il sistema di gestione del registro e il sistema documentale garantiscono la tracciabilità delle attività, attraverso appositi file di log, conservati nel sistema documentale stesso. |
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Art. 21 - Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno – art. 20 del regolamento1. La casella di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno deve |
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Art. 22 - Richiesta delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento1. Per la richiesta telematica di copie di atti e documenti relativi al procedimento è disponibile, sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici, un servizio sincrono attraverso il quale individuare i documenti di cui richiedere copia e, in seguito al perfezionamento del pagamento, inoltrare la richiesta effettiva della copia stessa. |
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Art. 23 - Rilascio delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento1. Il rilascio della copia informatica di atti e documenti viene eseguito secondo le specifiche di cui all&r |
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Capo IV - Consultazione delle informazioni del dominio giustizia |
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Art. 24 - Requisiti di sicurezza – art. 26 del regolamento1. L’architettura dei servizi di consultazione aderisce al modello MVC (Model View Controller) e prevede il disaccoppiamento del front-end, localizzato sul punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, dal back-end, localizzato sul gestore dei servizi telematici, incaricato di esporre i servizi sottoforma di web service (http/SOAP). 2. Il portale dei servizi telematici espone, attraverso un apposito servizio proxy, i web service forniti dal gestore dei servizi telematici, a beneficio dei punti di accesso e di applicazioni esterne. 3. I punti di accesso realizzano autonomamente la parte di front-end, che deve essere localizzata all’interno della intranet del PdA stesso e non deve essere accessibile direttamente dall’esterno. 4. I punti di accesso possono a loro volta esporre i web service forniti dal gestore dei servizi telematici, a beneficio di applicazioni esterne. 5. Il protocollo di trasporto tra il punto di accesso e il proxy è HTTPS; la serializzazione dei messaggi è nel formato XML/SOAP. 6. Le funzionalità fornite dai web service realizzati, nonché le relative regole di invocazione, sono descritte tramite i WSDL pubblicati sull’area pubblica del portale dei servizi telematici. 7. L’accesso ai servizi di consultazione avvi |
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Art. 25 - Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati – art. 28 del regolamento1. L’utente accede ai servizi di consultazione previa registrazione presso un punto di accesso autorizzato o presso il portale dei servizi telematici. 2. Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici effettuano la registrazione del soggetto abilitato esterno o dell’utente privato, prelevando il codice fiscale dal token crittografico dell’utente; attraverso un’apposita maschera web, l’utente (senza poter modificare il codice fiscale) completa i propri dati, inserendo almeno le s |
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Capo V - Pagamenti telematici |
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Art. 26 - Requisiti relativi al processo di pagamento telematico – art. 30 del regolamento1. Al fine di comunicare in via telematica all’ufficio giudiziario l’avvenuto pagamento delle spese, dei diritti e del contributo unificato, la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta telematica nel caso di inoltro via PEC, oppure è associata alla richiesta telematica nel caso di istanza gestita tramite un flusso sincrono. 2. Il servizio di pagamento in modalità telematica è messo a disposizione dei soggetti abilitati nell’ambito delle funzionalità del punto di accesso e del portale dei servizi telematici, con lo scopo di permettere il pagamento attraverso strumenti telematici e di ottenere la ricevuta di pag |
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Art. 27 - Oggetti informatici interessati nel pagamento telematico – art. 30 del regolamento1. La Richiesta di Pagamento Telematico (RPT), relativa al versamento di una o più spettanze legate ad un medesimo servizio, è costituita da un file XML, il cui XSD è riportato nell’Allegato 5, che: a. definisce gli elementi necessari a caratterizzare i pagamenti, in particolare qualifica il versamento attraverso un identificativo univoco di cui al successivo comma 5; b. contiene i dati identificativi del soggetto che esegue il pagamento, contiene una parte riservata (Dati Specifici Riscossione) per inserire informazioni elaborabili automaticamente dai sistemi della Giustizia; c. viene predisposta da |
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Art. 28 - Riscontro del pagamento telematico – art. 30 del regolamento1. Allo scopo di permettere all’Amministrazione di verificare e riscontrare le ricevute generate a seguito di pagamento telematico, nell’ambito del dominio giustizia è configurato un sottosistema per la memorizzazione e gestione delle Ricevute Telematiche di cui all’articolo 27; il sottosistema è denominato Repository Ricevute Telematiche (RRT) ed è accessibile a tutte le applicazio |
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Art. 29 - Diritto di copia – art. 31 del regolamento1. Il sistema informatico del Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo da versare per i diritti di copia; tale |
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Capo VI - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 30 - Gestione del transitorio – art. 35 del regolamento1. Al momento dell’attivazione, sul ReGIndE di cui all’articolo 7, dell’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno, il portale dei servizi telematici invia un messaggio di PEC al medesimo soggetto comunicando l’avvenuta attivazione. La comunicazione riporta espressa avvertenza che il soggetto abilitato esterno dovr&a |
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Art. 31 - Efficacia1. Fatto salvo quanto indicato dall’articolo 30 comma 4, il presente provvedime |
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Allegato 1 - Banche dati e sistemi di cui all’articolo 3, comma 2Costituiscono infrastrutture unitarie e comuni: a. le banche dati e i relativi sistemi informativi del personale (inclusi i sistemi di misurazione e monitoraggio dela performance), delle risorse finanziarie, strumentali e materiali, del protocollo e di gestione documentale degli atti amministrativi e delle a |
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Allegato 2 - XML-Schema per l’alimentazione del ReGIndEParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3 - Struttura di Esiti.xmlParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 4 - DTD dei file e messaggi di sistemaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 5 - Struttura di DatiAtto.xmlParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 6 - Formato dei messaggi relativi al deposito della busta telematicaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 7 - Formato dei messaggi relativi alle notificazioni telematicheParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 8 - Formato dei messaggi relativi alle comunicazioni e notificazioni telematicheParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 9 - Formato dei messaggi relativi al rilascio delle copieParte di provvedimento in formato grafico |
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09/01/2025
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