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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Giustizia 29/12/2023, n. 217
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- Avviso di rettifica in G.U. 15/01/2024
- Avviso di rettifica e Errata-corrige in G.U. 10/01/2024
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PremessaIL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»; Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»; Visto l’articolo 36 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti |
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Art. 2. - Modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 441. Al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni a) all’articolo 2, comma 1: 1) alla lettera b), le parole «struttura tecnologica-organizzativa» sono sostituite dalle seguenti: «piattaforma informatica» e dopo le parole «l’accesso» sono inserite le seguenti: «o il collegamento»; 2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: «b-bis): portale dei depositi telematici: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati; b-ter): portale delle notizie di reato: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed a ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato;»; 3) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis): servizio elettronico di recapito certificato qualificato: il servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);»; 4) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) identificazione informatica: processo di identificazione dell’utente abilitato interno o esterno per l’accesso ai servizi, alle piattaforme e alle risorse del dominio giustizia, mediante autenticazione elettronica, in conformità alle disposizioni dettate in materia di identificazione e autenticazione elettronica dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);»; 5) alla lettera g), dopo le parole «firma elettronica» è aggiunta la seguente «qualificata» e sono soppresse le parole «avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura»; 6) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis): firma elettronica qualificata: firma elettronica avanzata, creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche, di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);»; 7) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) fascicolo informatico: fascicolo contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonché le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente;»; 8) dopo la lettera h) è inserita la seguente: «h-bis) applicativo informatico: insieme di programmi messi a disposizione dal Ministero della giustizia ai soggetti abilitati interni;»; 9) alla lettera m), al numero 3) dopo le parole «del giudice» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le persone fisiche che possono stare in giudizio personalmente e quelle che rappresentano un ente privato» e il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) soggetti abilitati esterni pubblici: l’Avvocatura generale dello Stato, le avvocature distrettuali dello Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali nonché il personale di polizia giudiziaria ed ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato e delle comunicazioni successive;»; 10) alla lettera q) le parole «sentito D |
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Art. 3. - Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime1. Fermo quanto disposto dai commi 7 e 8, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento, durante la fase delle indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale; b) Procura europea; c) tribunale ordinario, limitatamente all’ufficio del giudice per le indagini preliminari; d) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione. 2. Fermo quanto disposto dal comma 8, a decorrere dal medesimo termine indicato al comma 1, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell� |
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Art. 4. - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli articoli 4, comma 1, 18, commi 1, 2, e 3, 19, 27, comma 4, 30, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44 sono abrogati. |
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