1. Le unità immobiliari ubicate nei centri storici e danneggiate dal sisma del maggio 2012, ricomprese nel Piani della ricostruzione di cui all’art. 12 della l.r. 16/2012R per i comuni che ne sono dotati, che i proprietari non intendono recuperare, possono essere acquistate dai soggetti indicati all’art. 4 e successivamente recuperate secondo le modalità e con i contributi stabiliti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi per destinarle ad uso abitativo, produttivo o per servizi, in quanto compatibili con gli strumenti edilizi e urbanistici vigenti.
2. L’acquisto deve preferibilmente riguardare tutte le unità immobiliari che compongono un intero edificio, singolo o ricompreso in una UMI o in un aggregato edilizio, così da assicurarne il recupero unitario e la destinazione prevalentemente abitativa, con alloggi o spazi produttivi per la locazione pluriennale o la eventuale vendita differita a canoni e prezzi concordati nella convenzione da stipulare col comune, da offrire a famiglie, giovani coppie, anziani, lavoratori, imprese commerciali, artigianali o per servizi che intendono risiedere ed operare nel centro storico, contribuendo così al processo di rivitalizzazione dello stesso. Il prezzo di acquisto delle unità immobiliari, che insieme al costo del recupero costituisce un fattore determinante per stabilire il canone di locazione ed il prezzo della vendita differita, deve essere quindi contenuto entro valori economici compatibili con le finalità dell’intervento.
3. L’acquisto può riguardare anche singole unità immobiliari con destinazione esclusivamente abitativa ricomprese all’interno di edifici comunque interessati da interventi di recupero conseguenti ai danni causati dal sisma. In tal caso la convenzione con il comune dovrà tenere conto degli obblighi e dei costi indotti dalla partecipazione all’intervento unitario con gli aventi diritto delle altre unità immobiliari che compongono l’edificio.
Articolo 2 - Tipologie di intervento ammissibili a finanziamento
1. Gli interventi di recupero delle unità immobiliari danneggiate dal sisma ed acquistate ai sensi dell’art. 9 dell’ordinanza 119/13 e dell’art. 1, comma 371 lett. c) della l. n. 147/2013 sono ammissibili a finanziamento se riconducibili alle tipologie previste dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi ed in particolare:
- Riparazione, rafforzamento locale (ord. 29/2012 e smi);
- Ripristino con miglioramento sismico (ord. 51/2012 e smi);
- Adeguamento o demolizione e ricostruzione (ord. 86/2012 e smi);
Articolo 3 - Destinazione alloggi e determinazione contributo
1. Nel caso l’intervento di recupero di cui all’art. 2 riguardi l’intero edificio, comprensivo di abitazioni e spazi produttivi o per servizi, il contributo per la realizzazione delle opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, di miglioramento o adeguamento sismico e di demolizione e ricostruzione delle parti comuni e delle finiture strettamente connesse relative all’intero edificio nonché delle finiture interne relative agli alloggi destinati ad abitazione principale ed alle unità immobiliari destinate ad attività produttiva o per servizi, è calcolato nella misura del:
a) 100% del costo ammissibile determinato ai sensi delle ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e smi, nel caso in cui il vincolo di destinazione alla locazione non sia inferiore a 15 anni.
b) 85% del costo ammissibile determinato ai sensi delle ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e smi, nel caso in cui il vincolo di destinazione alla locazione non sia inferiore a 12 anni.
Alla scadenza del periodo di locazione le abitazioni e le unità immobiliari destinate ad attività produttive o per servizi possono essere vendute al prezzo concordato nella convenzione stipulata con il Comune.
2. Il contributo è calcolato nella misura del 75% del costo ammissibile determinato ai sensi delle ordin