LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la L.R. 1 agosto 1978, n. 26 R, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare:
- l'art. 10, con il quale la Regione Emilia-Romagna ha delegato ai Comuni, fra l'altro, le funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- l'art. 11, il quale stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni delegate, l'Assemblea regionale e la Giunta regionale impartiscono direttive agli Enti delegati, disponendo che le direttive impartite dalla Giunta regionale possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione assembleare;
visti:
- il Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, in attuazione dell'art. 1-bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, quale piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici;
- il DLgs 24 gennaio 2004, n. 42 R, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), così come modificato da parte del DLgs 24 marzo 2006, n. 157, dal DLgs 26 marzo 2008, n. 63 e dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129;
- l'art. 3 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 R, con il quale si prevede che i Comuni istituiscano la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, cui sono attribuiti i compiti individuati dallo stesso art. 3;
- l'articolo 148 del citato DLgs n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce alle Regioni il compito di promuovere l'istituzione e disciplinare il funzionamento di organi consultivi denominati Commissioni locali per il paesaggio;
considerato che:
- l'art. 3 della L.R. 31/02, stabilisce che la Commissione per la qualit&agr