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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 20/10/2008, n. 1676

Attuazione del DLgs 24/1/2004, n. 42 e succ. mod. e integr. - Direttive ai Comuni in merito ai requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 1/8/1978, n. 26.
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[Premessa]



LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Richiamata la L.R. 1 agosto 1978, n. 26 R, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare:

- l'art. 10, con il quale la Regione Emilia-Romagna ha delegato ai Comuni, fra l'altro, le funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

- l'art. 11, il quale stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni delegate, l'Assemblea regionale e la Giunta regionale impartiscono direttive agli Enti delegati, disponendo che le direttive impartite dalla Giunta regionale possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione assembleare;

visti:

- il Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, in attuazione dell'art. 1-bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, quale piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici;

- il DLgs 24 gennaio 2004, n. 42 R, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), così come modificato da parte del DLgs 24 marzo 2006, n. 157, dal DLgs 26 marzo 2008, n. 63 e dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129;

- l'art. 3 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 R, con il quale si prevede che i Comuni istituiscano la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, cui sono attribuiti i compiti individuati dallo stesso art. 3;

- l'articolo 148 del citato DLgs n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce alle Regioni il compito di promuovere l'istituzione e disciplinare il funzionamento di organi consultivi denominati Commissioni locali per il paesaggio;

considerato che:

- l'art. 3 della L.R. 31/02, stabilisce che la Commissione per la qualit&agr

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ALLEGATO - Attuazione del DLgs 24 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni - Direttive ai Comuni in merito ai requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26

Premessa

La Regione Emilia-Romagna ha delegato ai Comuni la funzione amministrativa relativa al rilascio dell'autorizzazione in materia paesaggistica già con la L.R. 1 agosto 1978, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni.

L'art. 3 della L. R. 25 novembre 2002, n. 31, ha previsto che i Comuni istituiscano la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, che ha assunto un ruolo importante e fondamentale all'interno del procedimento autorizzatorio in materia di paesaggio.

Infatti, in base alla norma regionale, tali Commissioni hanno il compito di fornire il proprio parere ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia, tra l'altro, di beni paesaggistici.

La disposizione regionale richiede che i componenti delle Commissioni, che di norma sono esterni all'Amministrazione comunale, devono possedere una elevata competenza e specializzazione nelle materie sulle quali esprimono il parere.

Successivamente alla citata L.R. n. 26 del 1978, anche l'art. 148 del DLgs 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice) ha previsto l'istituzione presso gli Enti delegati di Commissioni locali per il paesaggio, sottolineando la necessità che i componenti debbano essere soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

Successivamente, il DLgs 26 marzo 2008, n. 63, e l'art. 4-quinquies della Legge 2 agosto 2008, n. 129, hanno apportato modifiche e integrazioni al Codice. In particolare, dal combinato disposto di nuovi articoli 159 e 146, comma 6, si deduce che la funzione attinente al rilascio dell'autorizzazione viene ordinariamente assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (Province, forme associative e di cooperazione fra Enti locali, ovvero Comuni) a condizione che venga verificata, entro la data del 31 dicembre 2008, la sussistenza negli Enti destinatari della delega di alcune condizioni, e in particolare che dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Pertanto, si rende necessario procedere, entro i termini fissati dal Codice, alla verifica richiesta al fine di dare attuazione alle disposizioni del Codice. A tal fine, con le presenti direttive vengono fissati i criteri cui i Comuni devono adempiere per l'attuazione delle condizioni richieste dal Codice e le modalità di svolgimento del necessario monitoraggio da parte della Regione.

Alla luce della normativa regionale e delle esperienze acquisite da parte dei Comuni, ai fini dell'attuazione delle condizioni poste dal Codice, si ritiene che la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, istituita e disciplinata ai sensi dell'art. 3 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, sia la struttura adeguata alla competenza tecnico-scientifica in materia richiesta dal Codice e che, al contempo, garantisca la separatezza tra la valutazione degli aspetti paesaggistici dall'esercizio di funzioni amministrative relative al rilascio del titolo abilitativo edilizio, in quanto organo esterno e autonomo rispetto alla struttura del Comune.

Pertanto, si è ritenuto opportuno con le presenti direttive, specificare i requisiti formali e di

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