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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 28/12/1993, n. 60
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- L.R. 09/08/2024, n. 20
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- L.R. 23/02/2016, n. 7
- L.R. 19/06/2014, n. 17
- L.R. 16/02/2010, n. 11
- L.R. 22/07/1994, n. 27
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Veneto promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamenti nonché il loro abband |
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Art. 2 - Tutela e vigilanza1. La tutela degli animali d'affezione e la vigilanza sul trattamento cui vengono sottoposti compete alle Unità locali socio-sanitarie ai sensi dell'a |
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Art. 3 - Anagrafe canina1. Presso il settore veterinario di ogni Unità locale socio-sanitaria è istituita l'anagrafe canina alla quale tutti i cani devono essere iscritti entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti |
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Art. 4 - Tatuaggio di riconoscimento1. Entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile e leggibile eseguito sul lato interno della |
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Art. 5 - Profilassi1. Le Unità locali socio-sanitarie, ai fini dell'attuazione della presente legge, predispongono, con il consenso dei detentori, interventi preventivi e successivi, atti anche al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie o riconosciute. |
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Art. 6 - Recupero dei cani randagi1. I cani randagi, catturati e tatuati a cura delle Unità locali socio-sanitarie, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9. 2. Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, possono essere ceduti in affidamento temporane |
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Art. 7 - Informazione e aggiornamento1. I servizi veterinari delle Unita locali socio-sanitarie e i comuni, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, predispongono e attua |
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Art. 8 - Canili sanitari e rifugi1. I comuni, singoli o associati, d'intesa con le competenti Unità locali socio-sanitarie, provvedono al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'articolo 84 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 14 della presente legge, anche av |
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Art. 9 - Albo regionale delle associazioni protezionistiche1. È istituito presso la Giunta regionale, struttura regionale competente in materia di sanità animale un albo regionale al quale possono essere iscritte esclusivamente le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, anche in base all'attività in precedenza svolta, operanti nella Regione Veneto, aventi personalità giuridica. N4 2. La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità di tenuta dell'albo di cui al comma 1. N5 |
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Art. 10 - Attività in convenzione1. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 9, mediante convenzione con i Comuni e con le Unità locali socio-sanitarie, svolgono le seguenti funzioni: a) gestire i rifugi p |
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Art. 11 - Canili gestiti da privati1. La custodia dei cani di proprietà può essere affidata ad operatori privati che dispongano di strutture di ricovero in possesso dell'autorizzazione |
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Art. 12 - Guardie zoofile1. Per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 2 possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. |
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Art. 13 - Modalità di ricovero e custodia dei cani1. I cani randagi catturati, non appena affidati al canile sanitario, sono sottoposti a visita da parte dei servizi veterinari delle Unità locali socio-sanitarie. Quando si tra |
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Art. 14 - Criteri per il risanamento dei canili sanitari e per la costruzione dei rifugi per cani1. I canili sanitari e i rifugi per cani devono essere costruiti in aree idonee. 2. In attuazione dell'articolo 3 comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri: a) accertata consistenza della popolazione animale in ambito provinciale; b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale; c) indicazione delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9. 3. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 determina altresì la percentuale di partecipazione di ogni comune all'onere connesso alla |
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Art. 15 - Compiti delle Unità locali socio-sanitarie1. I settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, oltre alle loro funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono le seguenti funzioni: a) provvedono all'attuazione e all'aggiornamento dell'anagrafe canina e all'identificazione dei ca |
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Art. 16 - Protezione dei gatti1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti. 2. Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i presidi veterinari multizonali, sulla base delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, provvedono a individu |
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Art. 16-bis - Misure di protezione degli animali da compagnia1. Chiunque detenga o conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della salute e del benessere dell'animale medesimo, deve provvedere alla sua sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale da compagnia, secondo l'età, il sesso, la specie, la razza ed in particolare deve: a) rifornirlo di cibo ad acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone; b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; |
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Art. 17 - Contributi1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani rand |
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Art. 18 - Circolazione e trasporto dei cani1. Le persone che conducono i cani sono tenute a evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici. In caso contrario devono prov |
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Art. 18-bis - Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente. |
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Art. 19 - Presidi veterinari multizonali1. In relazione alle competenze previste dalla presente legge le Unità locali socio-sanitarie dei capoluoghi di provincia provvedono a potenziare le r |
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Art. 20 - Sanzioni1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 il detentore del cane che non adempia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della pr |
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Art. 21 - Norme finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le Unita locali socio-sanitarie, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatori regionali di cui all'articolo 14. |
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Art. 22 - Abrogazioni1. Sono abrogate la L.R. 3 settembre 1987, n. 48 e la L.R. 22 dicembre 1989, n. 56. 2. L'arti |
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Art. 23 - Norma transitoria1. I canili sanitari previsti dalle Unità locali socio-sanitarie e già finanziati dalla Regione all'entrata in vigore della presente legge sono proge |
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Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione |
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