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Sent. C. Giustizia UE 11/07/2024, n. C-279/23

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Rinvio pregiudiziale - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Direttiva 2011/7/UE - Articolo 6, paragrafo 1 - Importo forfettario minimo a titolo di risarcimento delle spese di recupero - Disposizione del diritto nazionale che consente di respingere le domande di pagamento di tale importo forfettario in caso di ritardo non significativo o di credito esiguo - Obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione.

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 16/02/2011, n. 7 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che osta a una prassi dei giudici nazionali consistente nel respingere i ricorsi volti ad ottenere l’importo forfettario minimo a titolo di risarcimento delle spese di recupero previsto da tale disposizione, per il motivo che il ritardo di pagamento del debitore è trascurabile o che l’importo del debito oggetto del ritardo di pagamento del debitore è esiguo.

Dalla redazione