L. R. Calabria 30/11/2023, n. 52 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Calabria 30/11/2023, n. 52

Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/08/2024, n. 31
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Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione promuove il miglioramento della qualità della vita e il raggiungimento di una piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con dis

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Art. 2 - (Destinatari)

1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, le persone affette da ipoacusia e sordocieche.

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Art. 3 - (Interventi in ambito scolastico e formativo)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso il completo accesso alle attività formativo-educative e la piena realizzazione del percorso scolastico con il perseguimento delle personali libere scelte di istruzione e formazione, la Regione, promuovendo accordi con le istituzioni scolastiche e universitarie, nel rispetto della loro autonomi

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Art. 4 - (Accesso all'informazione)

1. La Regione promuove l'accesso all'informazione per le persone individuate dall'articolo 2 con ogni mezzo a disposizione allo scopo di facilitare l'informazione attraverso i media televisivi; la Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la stipula di appositi accordi o protocolli d'intesa con le emittenti televisive private locali e con la RAI, sede regionale della Calabria del servizio radiotelevisivo pubblico,

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Art. 5 - (Accesso ai servizi sanitari)

1. Gli enti del servizio sanitario regionale assicurano il servizio di interpretariato in LIS, fruibile anche da remoto attraverso l'utilizzo delle nuo

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Art. 6 - (Percorsi di sensibilizzazione e formazione)

1. Per promuovere i processi di inclusione sociale dei soggetti indicati dall'articolo 2 e per favorire l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazi

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Art. 7 - (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti, concessi sulla base di bandi e avvisi pubblicati dal dipartimento regionale competente, relativi agli interventi indicati all'articolo 3 e all’articolo 4, comma 2, lettera c), i seguenti soggett

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Art. 8 - (Programma degli interventi)

1. Il dipartimento regionale competente, sulla base di proposte condivise al tavolo regionale per la programmazione di interventi a supporto delle persone sorde, delle persone affette da ipoacusia e sordocieche, da istituire con deliberazione della Giunta regionale, approva annualmente

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Art. 9 - (Clausola valutativa)

1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale di cui al comma 1 dell’articolo 8, coordinatore dell’attività di raccolta dei dati, trasmette alla commissione consiliare competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenent

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Art. 10 - (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, il dipartimento regionale competente approva il programma degli interventi di cui all’articolo 8 entro novanta gior

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Art. 11 - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 40.000,00 euro per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, si provvede con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023

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Art. 12 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

 

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Dalla redazione