Ord. C. Giustizia UE 03/05/2024, n. C-348/23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ord. C. Giustizia UE 03/05/2024, n. C-348/23

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Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Risposta che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contatti con i consumatori - Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 - Mutuo immobiliare in valuta straniera - Clausole abusive concernenti il cambio di una valuta - Nullità del contratto - Effetti giuridici - Condizione sospensiva - Dichiarazione del consumatore.

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contatti con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che nel contesto dell’annullamento integrale di un contratto di mutuo immobiliare concluso con un consumatore da un istituto bancario, per il fatto che detto contratto contiene una clausola abusiva senza la quale esso non può sussistere, essi ostano all’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale gli effetti giuridici che discendono dalla dichiarazione di nullità integrale di tale contratto sono soggetti alla condizione sospensiva che il consumatore in questione presenti, dinanzi a un giudice nazionale, una dichiarazione mediante la quale egli afferma, in primo luogo, di non consentire al mantenimento di detta clausola, in secondo luogo, di essere a conoscenza, da un lato, del fatto che la nullità della clausola di cui trattasi implica l’annullamento del contratto di mutuo immobiliare nonché, dall’altro, delle conseguenze di quest’annullamento e, in terzo luogo, di consentire all’annullamento del contrato in questione.

 

Dalla redazione