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Ord. C. Giustizia UE 27/05/2024, n. C-312/23

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Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 15 - Diritto di accesso dell’interessato ai dati personali che lo riguardano e che sono oggetto di trattamento - Diritto di ottenere una copia di tali dati - Nozione di “copia” - Motivi della richiesta di accesso a tali dati - Utilizzo dei dati al fine di avviare un procedimento giudiziario.

1) L’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che il diritto dell’interessato di ottenere una copia dei dati personali che lo riguardano e che sono oggetto di trattamento implica che gli sia consegnata una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme di tali dati. Tale diritto presuppone quello di ottenere una copia integrale dei documenti che contengono, tra l’altro, detti dati, qualora la fornitura di una siffatta copia sia necessaria per consentire all’interessato di verificarne l’esattezza e la completezza nonché per garantirne l’intelligibilità.

2) L’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del regolamento 2016/679, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di fornire all’interessato, che ne faccia richiesta, una copia dei dati personali che lo riguardano e che sono oggetto di trattamento grava sul titolare del trattamento anche qualora tale richiesta sia motivata da uno scopo estraneo a quelli di cui al considerando 63, prima frase, di detto regolamento.

Dalla redazione