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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria Covid-19
L’art. 2 del D.L. 69/2024, nel testo aggiornato dalla legge di conversione, ha stabilito che le strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza sanitaria dovuto al Covid-19 per finalità sanitarie, assistenziali, educative e ancora mantenute in esercizio, potranno rimanere installate oltre il temine di 180 giorni di cui all’art. 6, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e-bis), a condizione che vi siano comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.
A tal fine gli interessati devono presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’art. 6-bis, D.P.R. 380/2001 in cui vengono indicate le comprovate e obiettive esigenze che giustificano la necessità di mantenimento delle strutture.
Inoltre, deve essere indicata l’epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, D.P.R. 380/2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della struttura, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità.
In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal Capo VI del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
L’art. 2, D.L. 69/2024 precisa che, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, tali strutture devono comunque rispettare le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché le disposizioni di cui al D. Leg.vo 42/2004.
Il Comune può richiedere in qualsiasi momento la rimozione delle strutture, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell’opera alle prescrizioni e ai requisiti stabiliti.
L’applicazione di tali misure non può comportare la limitazione dei diritti dei terzi.
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