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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Trento 21/06/2024, n. 914
Deliberaz. G.P. Trento 21/06/2024, n. 914
Deliberaz. G.P. Trento 21/06/2024, n. 914
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Testo del documento
Il Relatore comunica: l’art. 91 della legge provinciale del 4 marzo 2008, n. 1 (Legge urbanistica provinciale) disciplina le modalità di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prestazione e di certificazione energetica degli edifici. In materia di controllo sugli attestati di prestazione energetica, il comma 3 stabilisce che qualora in sede di verifica siano individuati degli attestati che presentino delle irregolarità meramente formali, il certificatore che ha provveduto al loro rilascio sia tenuto, entro 30 giorni, ad emettere un nuovo certificato corretto in sostituzione di quello precedentemente dichiarato inefficace. Qualora il medesimo non adempia entro il termine di cui sopra, l’art. 91 prevede l’irrogazione a suo carico di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 150 euro e non superiore a 1.500 euro. Il comma 10 definisce invece le caratteristiche degli attestatati cosiddetti “non veritieri”, per i quali il soggetto certificatore che li rilascia è soggetto, ai sensi del comma 4, ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad euro 300 e non superiore ad euro 3.000. Il comma 10 individua come non veritieri gli attestati di prestazione energetica nei quali il valore riportato dell’indice del fabbisogno di energia primaria dell’edificio, misurato in kWh/m2 anno nel caso di immobili residenziali ed in kWh/m3 anno negli altri casi, si discosta di più del 10% o comunque di più di 10 kWh/m2 anno o di 3 kWh/m3 anno, rispettivamente per gli edifici residenziale o con altra destinazione d’uso, rispetto al valore dell’indice determinato in sede di controllo. Il medesimo comma stabilisce altresì che con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sia possibile modificare le previsioni del comma stesso, anche introducendo nuovi valori e parametri secondo i quali gli attestati di attestazione di prestazione energetica siano considerati non veritieri per i fini dell’art. 91. Ai sensi di quanto previsto dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., emanato in attuazione dell’articolo 89 della predetta legge provinciale n. 1/2008, l’attività di vigilanza sugli attestati di prestazione energetica è svolta dagli organismi di accreditamento dei soggetti certificatori preposti al loro rilascio. I rapporti tra i suddetti organismi e la Provincia sono regolati da specifica convenzione sottoscritta tra le due parti, secondo lo schema approvato inizialmente con deliberazione della Giunta provinciale n. 2446/2009 e successivamente aggiornato con deliberazione n. 483/2018. Allo stato attuale è attivo un unico organismo di accreditamento, denominato Odatech e costituito da una divisione di Habitech Distretto Tecnologico Trentino S.c. a r.l., con sede in Rovereto. Il punto 5 della convenzione sottoscritta in data 10 |
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