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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Trento 16/10/2009, n. 2446
Deliberaz. G.P. Trento 16/10/2009, n. 2446
Deliberaz. G.P. Trento 16/10/2009, n. 2446
- Deliberaz. G.P. 22/12/2009, n. 3110
- Deliberaz. G.P. 07/10/2016, n. 1750
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Testo del provvedimentoIl Relatore comunica: il titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) prevede disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato. In particolare l’art. 84 della legge provinciale n. 1 del 2008 disciplina la prestazione e la certificazione energetica degli edifici, in attuazione della direttiva 2002/91/CE e in coerenza con le disposizioni statali in materia. Con uno dei regolamenti previsti dall’art. 89 in attuazione del capo II del precitato titolo IV della legge provinciale n. 1/2008, emanato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. [Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)], di seguito denominato “Regolamento”, sono disciplinati tra l’altro i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, i criteri e le moda |
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Allegato A - Criteri e modalità di riconoscimento degli organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio certificazioni energeticheCriteri per il riconoscimento degli organismi di abilitazione Gli Organismi di Abilitazione (di seguito indicati in acronimo “OdA”) che intendono operare ai sensi della legge provinciale n. 1/2008 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. [Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)], (di seguito denominato anche “Regolamento”) sono riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento, qualora svolgano i compiti e le attività previsti dalle norme provinciali sopra richiamate, con i criteri e le modalità riportate di seguito e nella Convenzione prevista dal Regolamento. L’OdA è formalmente riconosciuto con la stipula della convenzione con la Provincia autonoma di Trento. Il riconoscimento è subordinato in particolare all’impegno da parte dell’OdA di accettare controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia. 1. Compiti e attività Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, l’OdA svolge obbligatoriamente le seguenti attività: a) accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche, inteso come attività di verifica del soddisfacimento dei requisiti dei candidati secondo quanto previsto dal Regolamento, e iscrizione nell’elenco dei soggetti certificatori; b) controllo sui certificati energetici e sull’operato dei soggetti certificatori, da eseguire a campione, anche su segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati; c) gestione dell’elenco dei soggetti certificatori abilitati secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento; d) promozione di attività formative per il conseguimento dell’abilitazione, in via complementare con i corsi di formazione promossi dalla Provincia o da altri enti e soggetti, pubblici e privati; e) verifica dei corsi sostenuti e accreditamento dei soggetti che hanno superato i medesimi corsi; f) l’eventuale utilizz |
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Allegato B - Schema convenzione fra APE e organismi di abilitazione soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energeticheParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato C - Fissazione entità delle tariffe per l'accreditamento dei soggetti certificatoriAi sensi del comma 5 dell’art. 7 del Regolamento, sentiti gli Ordini e i Collegi professionali interessati, l’entità delle tariffe per l’accreditamento sono determinate con le seguenti modalità. Con il termine “accreditamento” si intende l’attività di verifica del soddisfacimento dei requisiti dei candidati, secondo quanto previsto dal Reg |
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Allegato D - Criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento dei corsi di formazioneAi sensi del comma 7 dell’art. 7 del Regolamento, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione dei certificatori sono così stabiliti: a) Possono candidarsi all’esame di verifica le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti: uno dei seguenti titoli di studio: 1.1. diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale; 1.2. diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all’esercizio dell |
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Allegato E - Criteri e modalità di gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitatiL’iscrizione negli elenchi dei soggetti certificatori presso gli OdA è vincolante per l’esercizio dell’attività di certificatore energetico degli edifici. Tale requisito deve permanere per tutto il periodo per il quale si intende utilizzare l’abilitazione, in particolare deve risultare al momento della sottoscrizione del certificato energetico. Ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del Regolamento, le modalità di gestione dell’elenco dei soggetti certificatori abilitati sono stabilite come di seguito. Domanda di iscrizione L’OdA deve fornire una descrizione del processo di abilitazione e la documentazione contenente i requisiti per l’abilitazione, i diritti dei richiedenti ed i doveri dei soggetti abilitati che comprendano un codice deontologico. L’OdA deve richiedere che le domande di iscrizione nell’elenco dei certificatori, firmate dal richiedente, siano complete di: a) una dichiarazione in cui il soggetto accetta di conformarsi ai requisiti necessari per l’abilitazione e di fornire qualsiasi informazione necessaria per la valutazione; b) informazioni generali sul richiedente; nome e cognome, indirizzo e altre informazioni richieste per identificare il soggetto. |
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