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Sent. C. Giustizia UE 25/04/2024, n. C-345/22

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Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 25, paragrafo 1 - Contratto di trasporto di merci comprovato da una polizza di carico - Clausola attributiva di competenza contenuta in tale polizza di carico - Opponibilità al terzo portatore della polizza di carico - Legge applicabile - Normativa nazionale che impone una trattativa individuale e separata dalla clausola attributiva di competenza da parte del terzo portatore della polizza di carico.

1) L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che l’opponibilità di una clausola attributiva di competenza al terzo portatore della polizza di carico nella quale tale clausola è inserita non è disciplinata dal diritto dello Stato membro di cui una o più autorità giurisdizionali sono designate in tale clausola. Detta clausola è opponibile a tale terzo se esso, acquistando tale polizza di carico, si è surrogato nella totalità dei diritti e degli obblighi di una delle parti originarie del contratto, circostanza che occorre valutare conformemente al diritto nazionale applicabile nel merito, come determinato in applicazione delle norme di diritto internazionale privato dello Stato membro cui appartiene il giudice investito della controversia.

2) L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in base alla quale un terzo rispetto a un contratto di trasporto di merci stipulato tra un vettore e un caricatore, terzo il quale acquista la polizza di carico comprovante tale contratto e diviene pertanto terzo portatore di tale polizza di carico, si surroga in tutti i diritti e gli obblighi di tale caricatore, ad eccezione di quelli derivanti da una clausola attributiva di competenza contenuta in detta polizza, clausola opponibile a tale terzo solo se è stata oggetto di trattativa individuale e separata da parte del medesimo.

Dalla redazione