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Sent. C. Giustizia UE 18/04/2024, n. C-133/23

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Rinvio pregiudiziale - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Direttiva 2003/96/CE - Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), quinto trattino - Nozione di “processi mineralogici” - Elettricità utilizzata per l’alimentazione dei macchinari impiegati per la lavorazione del calcare estratto da cave.

L’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), quinto trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, dev’essere interpretato nel senso che l’uso di elettricità per il funzionamento di macchinari impiegati per la lavorazione del calcare estratto da una cava consistente in più fasi di macinazione e di frantumazione di quest’ultimo, fino ad ottenere filler calcarei fini e grossolani, non costituisce un uso di elettricità per processi mineralogici. Viceversa, l’uso di elettricità per il funzionamento di macchinari utilizzati per ottenere filler calcarei fini con superficie trattata costituisce un uso di elettricità ai fini di tali processi.

Dalla redazione