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Sent. C. Giustizia UE 18/04/2024, n. C-68/23

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Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 30 bis e 30 ter - Buoni forniti per via elettronica - Buoni monouso e buoni multiuso - Carte prepagate o codici di buoni per l’acquisto di contenuti digitali, corredati di un identificativo «paese» che rende i contenuti digitali in questione accessibili soltanto nello Stato membro interessato.

1) L’articolo 30 bis e l’articolo 30 ter, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, devono essere interpretati nel senso che la qualificazione di un buono come «buono monouso», ai sensi dell’articolo 30 bis, punto 2, della direttiva 2006/112, come modificata, dipende unicamente dalle condizioni previste da tale disposizione, che comprendono quella secondo la quale il luogo della prestazione di servizi destinata a consumatori finali, alla quale tale buono si riferisce, dev’essere noto al momento dell’emissione di detto buono, e ciò indipendentemente dalla circostanza che quest’ultimo sia oggetto di trasferimenti tra soggetti passivi che agiscono in nome proprio e sono stabiliti nel territorio di Stati membri diversi da quello in cui si trovano tali consumatori finali.

2) L’articolo 30 ter, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2017/2455, dev’essere interpretato nel senso che la rivendita da parte di un soggetto passivo di «buoni multiuso», ai sensi dell’articolo 30 bis, punto 3, della direttiva 2006/112, come modificata, può essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto, a condizione che essa sia qualificata come prestazione di servizi a favore del soggetto passivo che effettua, come corrispettivo di detti buoni, la consegna fisica dei beni o fornisce concretamente i servizi al consumatore finale.

Dalla redazione