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Sent. C. Giustizia UE 18/04/2024, n. C-605/21

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Rinvio pregiudiziale - Articolo 102 TFUE - Principio di effettività - Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza - Direttiva 2014/104/UE - Recepimento tardivo della direttiva - Applicazione temporale - Articolo 10 - Termine di prescrizione - Modalità del dies a quo - Cessazione della violazione - Conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno - Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sintesi della decisione della Commissione europea che constata una violazione delle regole della concorrenza - Effetto vincolante di una decisione della Commissione non ancora definitiva - Sospensione o interruzione del termine di prescrizione per la durata dell’indagine della Commissione o fino alla data in cui la sua decisione diventa definitiva.

L’articolo 10 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, nonché l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, che prevede un termine di prescrizione di tre anni applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni continuative delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione che:
- comincia a decorrere, indipendentemente e separatamente per ogni danno parziale derivante da una siffatta violazione, a partire dal momento in cui il danneggiato è venuto a conoscenza o si può ragionevolmente presumere che sia venuto a conoscenza del fatto di aver subito un tale danno parziale, nonché dell’identità della persona tenuta al risarcimento di quest’ultimo, senza che il danneggiato sia venuto a conoscenza del fatto che la condotta in questione costituisce una violazione delle regole di concorrenza e senza che tale violazione sia cessata, e
- non può essere sospeso o interrotto nel corso dell’indagine della Commissione europea relativa a tale violazione.
Inoltre, l’articolo 10 della direttiva 2014/104/UE osta a una tale normativa anche nei limiti in cui essa non prevede che il termine di prescrizione sia sospeso, quantomeno, fino a un anno dopo la data in cui la decisione che constata siffatta violazione è divenuta definitiva.

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