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31/05/2024

Tende da sole e vetrate, nuove opere in edilizia libera dopo il D.L. 69/2024

Il D.L. 69/2024 (Decreto "Salva casa") ha ampliato l’elenco delle opere che si possono realizzare in regime di edilizia libera, includendovi le tende da sole e VEPA su porticati.

Il D.L. 29/05/2024, n. 69, pubblicato nella GU 29/05/2024, n. 124, ha modificato, tra l'altro, l’art. 6 del D.P.R. 380/2001, che definisce le opere che possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo, con particolare riferimento alle vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e alle tende da sole.

VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI - Le VEPA, già rientranti nell’edilizia libera, sono dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche e impermeabilizzazione dalle acque meteoriche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici.
Le strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
Con il D.L. 69/2024 viene specificato che le VEPA possono essere realizzate, oltre che sui balconi e logge (come già previsto), anche sui porticati.

TENDE DA SOLE E A PERGOLA - Il D.L. 69/2024 inserisce inoltre la lettera b-ter) al suddetto art. 6, D.P.R. 380/2001, che prevede che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.
In ogni caso, le suddette opere:
- non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici,
- devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e
- devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

Dalla redazione