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23/05/2024

Esclusione automatica offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha fornito chiarimenti sull'esclusione automatica delle offerte anomale.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una pista ciclabile, un operatore economico ha contestato l’errata applicazione del metodo C), di cui all'allegato II.2 del D. Leg.vo 36/2023, per l’esclusione automatica delle offerte anomale e l’aggiudicazione in favore di un'impresa che avrebbe meritato l’esclusione per aver offerto un ribasso pari alla soglia di anomalia, mentre il bando di gara stabiliva che si sarebbe proceduto all’esclusione automatica delle offerte che presentavano ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia.
Le questioni su cui l’ANAC è stata chiamata a pronunciarsi concernevano:
- la sorte delle offerte pari alla soglia di anomalia nel metodo C) dell'allegato II.2 del D. Leg.vo 36/2023;
- se e in quali limiti è consentito alle stazioni appaltanti apportare modifiche ai metodi di calcolo delle offerte anomale indicati nell’allegato II.2 del D. Leg.vo 36/2023.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 23/04/2024, n. 217, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 54 del D. Leg.vo 36/2023 prevede che, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5. Le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2;
- il punto 3 del metodo C) dell'allegato II.2, scelto dalla s.a., stabilisce che tutti gli sconti superiori alla soglia indicata alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi;
- il citato punto 3) del metodo C) è chiaro ed univoco nel prevedere l’esclusione automatica delle (sole) offerte recanti una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, pertanto risulta inammissibile un’ulteriore attività ermeneutica.

Conclusioni ANAC
L'ANAC ha concluso che è irrilevante la circostanza che, nel caso di specie, il disciplinare di gara prevedesse l’esclusione delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia, dovendo nel contrasto tra le clausole del bando e la legge, prevalere necessariamente quest’ultima.
Dunque, in caso di ricorso al metodo C) dell’allegato II.2 al D. Leg.vo 36/2023 per la determinazione della soglia di anomalia, vanno automaticamente escluse solo le offerte recanti un ribasso superiore alla soglia di anomalia, non anche quelle pari.

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Sul tema, si segnala anche la Delibera del 21/11/2023, n. 536, con la quale - a seguito di dubbi insorti relativamente all'interpretazione del metodo A) dell'allegato II.2 del D. Leg.vo 36/2023 -  ANAC ha indicato che nel procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale secondo il metodo di calcolo di cui al metodo A) dell'allegato II.2, richiamato dall’art. 54 del D. Leg.vo 36/2023, l’offerta che presenta un ribasso pari alla soglia di anomalia deve essere esclusa.

Dalla redazione